Nel reato di maltrattamenti la soggezione della vittima non è elemento costitutivo (Cass. pen. n. 16467/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti contro familiari ex art. 572 cod. pen., la soggezione della persona offesa non costituisce un elemento necessario per l’integrazione del reato, essendo sufficiente che siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima.
Ciò che qualifica la condotta come maltrattante è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati e operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico) nell’ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni.
Il giudice che, investito della questione, ometta di valutare elementi di fatto quali la sistematica esclusione della donna dalle decisioni economiche familiari, l’installazione di telecamere per controllare i movimenti della moglie, le aggressioni fisiche e le minacce di morte, e si limiti ad affermare la carenza della “sistematica sopraffazione” o della “soggezione” della vittima, incorre in un vizio di motivazione e in una erronea applicazione della norma, in quanto tali condizioni non sono requisiti essenziali della fattispecie.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) commesso ai danni della moglie, con atti di pedinamento, scenate di gelosia, minacce anche di morte, insulti e aggressioni fisiche, posti in essere da gennaio ad agosto 2024. La Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia, riqualificava la condotta nel reato di minaccia grave (artt. 81 cpv. e 612 cpv. cod. pen.), escludendo l’integrazione del reato di maltrattamenti per difetto dell’abitualità e della “soggezione” della persona offesa, e rideterminava la pena in euro 500 di multa, concedendo la sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge per l’erronea esclusione del reato di maltrattamenti, e l’imputato, che contestava la configurabilità stessa del reato di minaccia grave e la conferma delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato, e ha assorbito i motivi del ricorso dell’imputato. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur non avendo ritenuto inattendibile la persona offesa, aveva omesso di valutare una serie di elementi di fatto evidenziati dal Giudice di primo grado, quali la sistematica esclusione della donna dalle decisioni inerenti l’economia familiare, l’installazione di telecamere in tutta la casa per controllarne i movimenti, le aggressioni fisiche. Inoltre, non aveva spiegato le ragioni per cui i reiterati pedinamenti, le scenate di gelosia, le minacce di morte e gli insulti subiti dalla vittima da parte del convivente, nonostante la ripetizione in un rilevante lasso di tempo, fossero inidonei a connotare l’elemento costitutivo dell’abitualità.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, più atti di natura vessatoria finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima, e che la “soggezione” della persona offesa non costituisce un elemento necessario ai fini della configurabilità del reato. Ha evidenziato che, alla luce della Convenzione di Istanbul, il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce un diritto umano, e che è inammissibile l’interpretazione limitativa che confina il reato di maltrattamenti ai casi in cui vi sia la soggezione della vittima, senza indicare in cosa essa debba consistere.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, affinché proceda a una nuova globale valutazione del compendio probatorio per verificare la riconducibilità della condotta dell’imputato nell’ambito del reato di maltrattamenti in famiglia, demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese processuali della presente fase.
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