Responsabilità del fornitore per macchinario difettoso e condotta del lavoratore non abnorme (Cass. pen. n. 16548/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prevenzione antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può essere qualificata come abnorme e idonea a escludere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro o del fornitore del macchinario e l’evento lesivo solo quando essa attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, non essendo sufficiente che la condotta sia imprevedibile o imprudente.
La responsabilità del fornitore o del concedente in uso di un macchinario per i danni cagionati da quest’ultimo sussiste quando il macchinario sia stato messo a disposizione in difformità dalle norme di sicurezza e senza che siano state eliminate le non conformità, indipendentemente dall’esistenza di una formale certificazione.
L’obbligo di garantire la sicurezza del macchinario si estende alla manutenzione e al controllo dello stato dei dispositivi di sicurezza, e il titolare della posizione di garanzia non può sottrarsi a tale obbligo adducendo l’intervento di terzi o la mancata segnalazione da parte dei lavoratori, quando le anomalie siano evidenti e risalenti.
La condotta del lavoratore che, per agevolare lo scarico di materiali bloccati, si arrampica sul macchinario, pur integrando una scelta incauta, non è abnorme se la necessità di intervento manuale è prevedibile e se l’opzione adottata, seppur pericolosa, rimane correlata alle mansioni svolte, non attivando un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società concessionaria del servizio di raccolta rifiuti perdeva la vita mentre era intento a scaricare cartoni in un compattatore. Il suo corpo veniva rinvenuto all’interno del macchinario, e l’autopsia accertava che la morte era stata causata dalla “devastazione corporea da grande traumatismo” conseguente all’azione del compattatore. Le indagini rivelavano che il macchinario presentava gravi anomalie: interruttori di sicurezza bypassati o non funzionanti, fotocellule staccate e portelloni aperti durante il funzionamento.
Il legale rappresentante della società fornitrice del compattatore veniva imputato per omicidio colposo, per avere fornito un macchinario non conforme alle norme di sicurezza e per non aver provveduto alla manutenzione. Il Tribunale di Cassino lo condannava, e la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza, escludendo che la condotta del lavoratore, consistita nell’arrampicarsi sul compattatore per sbloccare il materiale, fosse abnorme e tale da interrompere il nesso causale. Avverso la decisione di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa alla condotta abnorme del lavoratore. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, perché la condotta del lavoratore possa escludere il nesso causale, non è sufficiente che essa sia imprudente o imprevedibile, ma deve attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente rilevato che la necessità di intervenire manualmente per agevolare lo scarico era prevedibile e che la condotta del lavoratore, seppure incauta, era correlata alle mansioni svolte e non eccentrica rispetto all’area di rischio gestita dal fornitore del macchinario.
La Corte ha inoltre confermato la responsabilità del fornitore sulla base di un duplice profilo: la messa a disposizione di un macchinario difettoso, privo di dispositivi di sicurezza funzionanti, e l’omessa manutenzione. Ha evidenziato che le anomalie strutturali (interruttori bypassati, fotocellule staccate, arrugginimento) erano evidenti e risalenti, e che il fornitore, in quanto unico soggetto titolato a intervenire sul macchinario, non poteva ignorarle. Ha escluso che la manomissione potesse essere ascritta ai lavoratori, trattandosi di interventi di complessità tecnica riconducibili solo a un’attività deliberata del fornitore o di suoi preposti.
La Corte ha rigettato anche la doglianza sulla mancata ammissione di una perizia, osservando che le stesse osservazioni difensive dei consulenti tecnici rafforzavano il quadro accusatorio, attestando la negligente manutenzione e il mancato ripristino dei sistemi di sicurezza. Quanto al nesso causale, la Corte ha ritenuto che la condotta omissiva del fornitore (mancata manutenzione e mancato ripristino dei dispositivi) avesse avuto un’efficacia causale diretta nell’infortunio, in quanto il lavoratore, in presenza di un compattatore i cui sistemi di sicurezza erano stati neutralizzati, aveva potuto compiere l’operazione di sblocco senza che il macchinario si fermasse, finendo trascinato dalla coclea. La sentenza impugnata è stata, pertanto, confermata integralmente.
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Nota della Redazione
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