Liberazione anticipata nel lavoro di pubblica utilità: decide il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. n. 17243/2026)
Principi di diritto (Massima)
Al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata.
La competenza funzionale a concedere o negare il beneficio appartiene al magistrato di sorveglianza, anche quando la pena in esecuzione consista nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
L’art. 69-bis della legge n. 354/1975 disciplina in termini generali il procedimento per la liberazione anticipata e non distingue tra diverse categorie di condannati potenzialmente beneficiari. Il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza è attribuito al tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
Il Fatto
Un condannato, durante l’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, presentava istanza per ottenere la liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al Tribunale che aveva pronunciato la condanna.
Il Tribunale riteneva invece che la competenza appartenesse al magistrato di sorveglianza e sollevava conflitto negativo di competenza davanti alla Cassazione. Il Procuratore generale concludeva nello stesso senso, chiedendo che fosse individuato come competente il magistrato di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto la sussistenza del conflitto negativo, poiché due giudici avevano contemporaneamente rifiutato di decidere sulla medesima istanza, determinando una situazione di stasi processuale. La Corte richiama quindi l’orientamento ormai consolidato secondo cui la liberazione anticipata è applicabile anche al condannato che stia eseguendo la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il fondamento decisivo viene individuato nell’art. 69-bis della legge n. 354/1975, come successivamente modificato. La disposizione costituisce la disciplina procedurale generale della liberazione anticipata e non contiene distinzioni fondate sulla tipologia della pena in esecuzione. Il comma 4 attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza il potere di concedere o negare il beneficio, mentre il comma 5 disciplina il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza.
Secondo la Corte, si tratta di una competenza legislativamente delineata in modo espresso ed esaustivo, anche quanto al sistema delle impugnazioni, sicché non vi è spazio per soluzioni interpretative alternative fondate sulla competenza del giudice dell’esecuzione in materia di pene sostitutive. Il conflitto viene pertanto risolto dichiarando competente il magistrato di sorveglianza e disponendo la trasmissione degli atti al relativo ufficio.
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Nota della Redazione
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