Sospensione della patente nel patteggiamento: durata minima non negoziabile e rinvio parziale (Cass. pen. n. 17321/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992, non è negoziabile tra le parti, essendo imposta dalla legge in misura obbligatoria e non riducibile per effetto dell’accordo sulla pena.
La clausola con cui le parti concordano una durata della sospensione della patente inferiore a quella minima prevista dalla norma deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di tale sanzione nella loro disponibilità, con la conseguenza che la sentenza di patteggiamento, sebbene definitiva quanto alla pena, deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, ferma restando la definitività del patteggiamento sulla pena.
Il giudice dell’esecuzione, in sede di rideterminazione, deve applicare la durata minima o la misura prevista dalla legge, tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti e della titolarità del veicolo, senza poter recepire l’accordo delle parti su tale aspetto.
Il Fatto
Con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), il GIP del Tribunale di Bologna condannava l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992) alla pena di mesi quattro di arresto e 1.500 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi. Il giudice motivava tale durata facendo riferimento all’art. 222, comma 2-bis, del Codice della strada, relativo a ipotesi di danni alle persone, non applicabile al caso di specie.
Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della durata minima legale della sanzione amministrativa, che, nel caso di guida in stato di ebbrezza e con veicolo appartenente a terzi, doveva essere di due anni, non di sei mesi. La durata non era negoziabile e non poteva essere oggetto di accordo pattizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Ha preliminarmente richiamato la disciplina dell’art. 186 del Codice della strada, che prevede, per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui alla lett. c, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, e, se il veicolo appartiene a terzi, il raddoppio della durata. Nel caso di specie, trattandosi di veicolo di proprietà altrui, la durata minima applicabile era di due anni. Il giudice di merito, invece, aveva erroneamente applicato una durata di sei mesi, richiamando una norma inapplicabile (art. 222, comma 2-bis).
La Corte ha poi affrontato la questione della negoziabilità della durata della sanzione amministrativa nel patteggiamento, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Savin e, per le sanzioni amministrative, Sez. F, n. 24023/2020, Rojas). Ha precisato che la durata della sospensione della patente non è disponibile dalle parti, ma è imposta dalla legge in misura obbligatoria; la clausola pattizia che fissa una durata inferiore al minimo legale deve considerarsi come non apposta, restando ferma la validità dell’accordo sulla pena principale. Di conseguenza, la sentenza di patteggiamento non deve essere annullata integralmente, ma solo limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente, disponendo il rinvio al Tribunale di Bologna (in diversa persona fisica) per la rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria nel rispetto dei criteri legali, ferma restando la definitività del patteggiamento sulla pena. Ha precisato che, in sede di nuovo esame, il giudice dovrà applicare la durata minima di due anni, non essendo possibile ridurla per effetto dell’accordo pattizio o di eventuali benefici legati al lavoro di pubblica utilità non ancora eseguito.
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