Decorrenza della prescrizione nel reato continuato: singoli episodi, non cessazione della continuazione (Cass. pen. n. 17398/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato continuato, ai sensi dell’art. 158 cod. pen., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, il termine prescrizionale decorre, per ciascun reato satellite, dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita, e non dalla data di cessazione del vincolo della continuazione, trattandosi di reati istantanei, sebbene unificati dal medesimo disegno criminoso.
La disposizione dell’art. 158 cod. pen., come novellata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, ha eliminato il riferimento alla “continuazione”, con la conseguenza che, per i fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2019, la disciplina applicabile è quella più favorevole al reo, che prevede la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di consumazione di ogni singolo episodio, non dalla cessazione della condotta continuata.
Il delitto di estorsione, anche se commesso in continuazione, resta un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui la vittima, coartata da violenza o minaccia, compie l’azione richiesta, determinando il profitto illecito per l’agente e il corrispondente danno per la vittima.
Il giudice di merito che, investito della questione, ometta di verificare le date di consumazione dei singoli episodi estorsivi e si limiti a protrarre la decorrenza del termine prescrizionale fino alla data di esercizio dell’azione penale, incorre in un errore di diritto e in un vizio di motivazione, poiché la continuazione non trasforma i reati istantanei in un unico reato permanente.
Il Fatto
Gli imputati erano stati condannati in primo grado per più delitti di estorsione, avvinti in continuazione, commessi “a far data dal 7 aprile 2012, condotta in atto” fino alla data di esercizio dell’azione penale (25 settembre 2013). La Corte d’appello di Roma confermava la condanna, rigettando la richiesta del Procuratore generale di dichiarare estinti i reati per prescrizione, sul presupposto che la condotta fosse “in atto” fino alla data dell’esercizio dell’azione penale, cosicché il termine di prescrizione sarebbe scaduto solo il 25 marzo 2026, dopo la pronuncia di appello. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla prescrizione e l’erronea qualificazione dei fatti come estorsione anziché violenza privata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che la Corte territoriale era incorsa in un manifesto errore di diritto nel ritenere che i reati di estorsione, avvinti in continuazione, costituissero un reato permanente, protraendo la consumazione fino alla data di esercizio dell’azione penale. Ha richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la continuazione non trasforma i reati istantanei in un unico reato permanente, ma li unifica solo sul piano del trattamento sanzionatorio. In particolare, ai fini della prescrizione, per i reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2019, si applica la disciplina più favorevole, che prevede la decorrenza del termine di prescrizione per ogni singolo episodio dalla data di consumazione di ciascuno di essi, non dalla data di cessazione della continuazione.
La Corte ha sottolineato che il delitto di estorsione è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la vittima, coartata da violenza o minaccia, compie l’azione richiesta, determinando il profitto illecito per l’agente e il danno per la vittima. Pertanto, il giudice di merito, investito della questione, era tenuto a verificare le date di consumazione dei singoli episodi estorsivi, e non poteva limitarsi a protrarre la decorrenza del termine prescrizionale fino alla data di esercizio dell’azione penale. La sentenza impugnata, nel non aver proceduto a tale verifica, era affetta da vizio di motivazione e da errore di diritto.
La Corte ha, invece, rigettato il terzo motivo di ricorso, con cui si chiedeva la riqualificazione dei fatti come violenza privata, confermando che la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare a una facoltà patrimonialmente apprezzabile integra il delitto di estorsione, non quello di violenza privata. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla posizione di una delle coimputate, la cui condotta concorsuale era stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, affinché proceda alla verifica delle date di consumazione dei singoli episodi estorsivi e, conseguentemente, al calcolo dei termini di prescrizione.
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Nota della Redazione
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