Lesioni a pubblici ufficiali: questione rimessa alle Sezioni Unite (Cass. pen. n. 17486/2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte non risolve definitivamente la questione relativa alla natura giuridica della fattispecie prevista dall’art. 583-quater, comma primo, cod. pen., ma la rimette alle Sezioni Unite.
La questione consiste nello stabilire se le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, integrino un autonomo titolo di reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesioni personali previsto dall’art. 582 cod. pen.
La precedente qualificazione dell’art. 583-quater cod. pen. come reato autonomo richiede una rivalutazione alla luce delle successive modifiche normative, che hanno inciso sulla struttura della disposizione, sui soggetti passivi tutelati, sulla procedibilità, sull’arresto in flagranza e sul coordinamento con altre circostanze aggravanti.
La qualificazione prescelta produce effetti rilevanti, tra l’altro, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, sulla determinazione della pena, sulla procedibilità e sul coordinamento con gli artt. 576, n. 5-bis, e 337, comma secondo, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riqualificato la contestazione originariamente formulata ai sensi dell’art. 583-quater cod. pen. come fattispecie aggravata del delitto di lesioni personali, anziché come autonomo titolo di reato. Aveva inoltre escluso alcuni aumenti di pena, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti e determinato la pena complessiva applicando la continuazione tra i reati contestati.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, l’erroneità della qualificazione dell’art. 583-quater cod. pen. come circostanza aggravante. Secondo il ricorrente, la disposizione configurava invece un autonomo delitto, con conseguenti ricadute sulla pena base, sul giudizio di bilanciamento e sugli ulteriori aumenti sanzionatori.
La Motivazione della Corte
La Cassazione prende le mosse dal precedente orientamento che aveva qualificato l’art. 583-quater cod. pen. come fattispecie autonoma, valorizzando la rubrica, la collocazione sistematica, la ratio di rafforzamento della tutela di determinate categorie di soggetti passivi e la tipizzazione speciale rispetto alle lesioni comuni. Osserva tuttavia che tale ricostruzione era riferita a una formulazione normativa profondamente diversa da quella vigente, successivamente modificata da plurimi interventi legislativi.
Il Collegio evidenzia come il nuovo quadro normativo offra indicazioni contrastanti. Da un lato, l’art. 582, comma secondo, cod. pen. qualifica espressamente alcune ipotesi dell’art. 583-quater come circostanze aggravanti e la struttura della disposizione rinvia al fatto-base delle lesioni personali. Dall’altro, ulteriori disposizioni, tra cui quelle relative all’arresto in flagranza e ad altri istituti collegati, continuano a definire le fattispecie dell’art. 583-quater come “delitto”. La natura circostanziale, inoltre, determina complessi problemi di coordinamento con le aggravanti previste dall’art. 576, n. 5-bis, cod. pen. e dall’art. 337, comma secondo, cod. pen., nonché possibili effetti disarmonici sul trattamento sanzionatorio e sulla procedibilità.
Ritenendo che entrambe le opzioni interpretative presentino significative criticità sistematiche e che la soluzione abbia ricadute rilevanti sull’intero assetto della disciplina, la Sesta Sezione non formula un principio definitivo. Rimette pertanto alle Sezioni Unite la questione se l’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. configuri un autonomo reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen., rinviando conseguentemente l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
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