Retroattività della querela per la truffa aggravata con strumenti informatici (Cass. pen. n. 17523/2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica normativa che ha introdotto l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., per la truffa commessa attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l’identificazione, ha contestualmente reso tale ipotesi di reato procedibile a querela, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
La disciplina della procedibilità, in quanto mista (sostanziale e processuale), è soggetta al principio di retroattività della legge penale più favorevole, ex art. 2, comma 2, cod. pen., laddove incida sul regime della punibilità del reato, con la conseguenza che la nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, il reato deve ritenersi estinto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Parma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna, per il reato di truffa, ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., per avere commesso il fatto mediante strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione. La persona offesa, nel corso del procedimento, aveva rassegnato remissione della querela.
Avverso la sentenza di appello, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che il fatto, commesso con le modalità descritte, integrava l’ipotesi aggravata di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., introdotta dalla l. n. 90 del 2024, e che, pertanto, essendo il reato diventato procedibile a querela, la remissione della stessa avrebbe dovuto determinarne l’estinzione. Con il secondo motivo, lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto al secondo. Ha osservato che la l. 28 giugno 2024, n. 90, ha introdotto all’art. 640 cod. pen. il comma 2-ter, che prevede un’aggravante speciale per la truffa commessa attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l’identificazione dell’autore, e ha contestualmente modificato l’ultimo comma della stessa disposizione, stabilendo la procedibilità a querela per tale ipotesi aggravata. Nel caso di specie, la condotta contestata, consistente nell’uso dello strumento telematico per impedire alla persona offesa di controllare l’identità dell’interlocutore, era riconducibile a tale nuova fattispecie aggravata.
La Corte ha quindi applicato il principio della retroattività della norma penale più favorevole, affermando che la modifica che rende un reato procedibile a querela, incidendo sulla punibilità, è di natura sostanziale e, in quanto tale, si applica anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della novella. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui la disciplina della querela, in quanto istituto a natura mista, segue il regime della retroattività della legge più favorevole.
La Corte ha rilevato che, a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente intervenuta, il reato doveva considerarsi estinto. Ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non risultando nell’atto di remissione una diversa statuizione in tal senso.
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