Profitto confiscabile nel reato di dichiarazione fraudolenta: parametrazione all’IVA effettivamente utilizzata (Cass. pen. n. 26683/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il profitto confiscabile non coincide automaticamente con l’intero credito IVA indebitamente esposto in dichiarazione, ma deve essere parametrato alla parte di esso effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.
Il giudice di rinvio, nell’attuare il principio enunciato dalla sentenza rescindente, può determinare il profitto confiscabile attraverso un procedimento logico fondato su dati oggettivi, quali l’ammontare del credito originario e la quota residua definitivamente non utilizzata, senza necessità di una ricostruzione analitica di ogni singola operazione di compensazione, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
La doglianza che censura il livello di approfondimento dell’accertamento in fatto, sollecitando una verifica ulteriore e più penetrante del profitto effettivamente conseguito, senza individuare specifiche illogicità, contraddizioni o omissioni decisive della motivazione, si traduce nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità.
Il Fatto
L’imputato, legale rappresentante di una s.r.l., era stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), per avere indicato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2014 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo di euro 525.500 e IVA pari a euro 115.610. Il Tribunale di Brescia aveva disposto la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell’importo di euro 115.610, corrispondente all’IVA indebitamente detratta, ritenuta profitto del reato.
La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 settembre 2024, aveva annullato la pronuncia limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e alla determinazione della confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, ritenendo che il profitto confiscabile dovesse essere parametrato all’effettivo utilizzo del credito IVA inesistente in compensazione e non all’intero importo indicato in dichiarazione. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello rideterminava l’importo confiscabile in euro 42.608, ritenendo che solo tale somma corrispondesse alla quota di credito IVA effettivamente utilizzata, riconoscendo il beneficio della non menzione. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della confisca, sostenendo che la Corte non aveva verificato in concreto l’ammontare della compensazione effettivamente realizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. Ha osservato che la sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui il profitto confiscabile nel reato di dichiarazione fraudolenta non coincide automaticamente con l’intero credito IVA indebitamente esposto, ma deve essere parametrato alla parte di esso effettivamente utilizzata in compensazione. La Corte territoriale, in sede di rinvio, si era attenuta a tale principio, procedendo alla rideterminazione del profitto sulla base dei dati probatori acquisiti, individuando, da un lato, l’ammontare complessivo del credito fittizio (euro 115.610) e, dall’altro, la quota residua non utilizzata (euro 73.002), definitivamente espunta mediante successiva dichiarazione fiscale; aveva quindi ritenuto che la differenza tra tali importi (euro 42.608) corrispondesse alla parte di credito effettivamente utilizzata e, dunque, al profitto confiscabile.
La Corte di legittimità ha ritenuto che tale percorso argomentativo non presentasse i denunciati profili di illogicità o apparenza. La motivazione esplicitava i dati fattuali di riferimento, tratti dalla documentazione fiscale e dall’istruttoria dibattimentale, il criterio logico adottato per la determinazione del profitto, fondato sulla distinzione tra credito utilizzato e credito definitivamente non utilizzato, e il collegamento tra la quota residua così individuata e l’entità della confisca. La decisione dava conto, con iter argomentativo lineare e comprensibile, delle ragioni per le quali l’importo di euro 42.608 era stato ritenuto corrispondente al profitto del reato.
La Suprema Corte ha infine precisato che le doglianze difensive, pur formalmente articolate come vizio di motivazione, erano in realtà dirette a censurare non già la tenuta logica del percorso argomentativo, quanto piuttosto il livello di approfondimento dell’accertamento in fatto, sollecitando una verifica ulteriore e più penetrante del profitto effettivamente conseguito, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità. La Corte territoriale aveva dato compiuta attuazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, senza che emergessero vizi di manifesta illogicità o motivazione apparente. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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