Uccisione di animale senza necessità e violazione delle norme di benessere (Cass. pen. n. 27668/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di uccisione di animali, previsto dall’art. 544-bis cod. pen., è integrato alternativamente dalla condotta “per crudeltà” ovvero “senza necessità”, essendo sufficiente la sussistenza di una delle due ipotesi, non occorrendo che sussistano entrambe.
La nozione di “senza necessità” comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile; lo sfruttamento economico dell’animale non costituisce una necessità scriminante.
L’esimente di cui all’art. 19-ter disp. coor. cod. pen., che esclude l’applicabilità delle norme del Titolo IX-bis alle attività disciplinate da leggi speciali, opera solo a condizione che l’attività concretamente posta in essere sia svolta nel rispetto della normativa di settore; ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.
La mancata assunzione di una perizia non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto la perizia non è configurabile come prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
Il Fatto
L’imputata, vetturina autorizzata al trasporto turistico con carrozze trainate da cavalli, in una giornata di agosto con temperature elevate, adibiva un cavallo al traino della carrozza per diverse ore, senza consentirgli un’adeguata idratazione e senza concedergli pause di riposo sufficienti. L’animale, che non era nemmeno autorizzato al servizio e risultava munito del microchip di un altro cavallo deceduto, decedeva per insufficienza cardio-respiratoria secondaria a colpo di calore.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava l’imputata per il reato di cui all’art. 544-bis cod. pen. La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva (consulenza tecnica di parte), eccependo l’applicabilità dell’esimente ex art. 19-ter disp. coor. cod. pen. e sostenendo la mancanza di crudeltà e la non eccezionalità delle condizioni climatiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d’appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che i giudici di merito avevano accertato, sulla base di elementi di prova convergenti (videoriprese, consulenza necroscopica, testimonianze), che l’imputata aveva costretto l’animale a un’attività lavorativa prolungata e intensa, senza consentirgli di bere adeguatamente (l’animale aveva potuto bere solo per pochi secondi in diverse ore) e senza concedergli pause di riposo, in condizioni climatiche che avevano determinato il colpo di calore.
La Corte ha ribadito che la condotta era stata posta in essere “senza necessità”, in quanto lo sfruttamento economico dell’animale non costituisce una situazione scriminante. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 19-ter disp. coor. cod. pen., precisando che tale esimente presuppone che l’attività sia svolta nel rispetto della normativa speciale di settore, mentre nel caso di specie le modalità di utilizzo dell’animale si erano discostate in modo significativo dalle prescrizioni regolamentari poste a tutela del benessere dell’animale. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di mancata assunzione di prova decisiva, rilevando che la perizia non è un mezzo di prova rimesso alla disponibilità delle parti, e che la mancata ammissione di un approfondimento peritale rientra nella discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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