Controllo dell’idoneità funzionale del ponteggio da parte del coordinatore per la sicurezza (Cass. pen. n. 29103/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori sull’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione deve prevedere e assicurare la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche del luogo di lavoro (c.d. rischi generici o ambientali), contemplando i rischi che dipendano dai profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati, dal rispetto delle fasi delle lavorazioni e dal programma di lavoro; rimangono invece nel novero dei rischi specifici, sottratti al governo del coordinatore, quelli afferenti al quomodo della prestazione lavorativa, alle modalità esecutive degli interventi e alle scelte operative rimesse al datore di lavoro.
Il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in presenza di impugnazione della parte civile ai soli effetti civili, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, confrontandosi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata e riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice; non è sufficiente un mero dissenso, né la motivazione può limitarsi a escludere la responsabilità del coordinatore per il rischio di caduta considerato generico, senza valutare i profili di colpa relativi alla fase di progettazione dell’opera e delle protezioni.
Il Fatto
Un lavoratore edile, mentre era intento a eseguire interventi di ripristino della parete di un edificio in ristrutturazione, precipitava al suolo da una pedana in legno appoggiata sulle componenti metalliche del ponteggio, riportando lesioni mortali. L’infortunio era avvenuto perché la pedana, realizzata in modo improvvisato, non era idonea a raggiungere uno sporto del balcone che risultava fuori sagoma rispetto al piano di calpestio del ponteggio.
Il coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, era stato condannato in primo grado per omicidio colposo per avere predisposto un’impalcatura inadeguata e per non aver verificato il POS. La Corte d’appello di Bari, in riforma, assolveva l’imputato con la formula “per non avere commesso il fatto”, ritenendo che il rischio di caduta fosse stato attivato da una condotta autonoma ed eccezionale del datore di lavoro, che aveva modificato la postazione di lavoro in modo imprevedibile. Avverso tale sentenza, le parti civili proponevano ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso delle parti civili, ritenendoli fondati, e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente. Ha innanzitutto escluso che la pronuncia assolutoria del giudice di appello potesse precludere l’azione civile, atteso che le parti civili, costituite nel processo penale, avevano impugnato ai soli effetti della responsabilità civile e che nessun giudicato si era formato sul piano civilistico.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello era carente e manifestamente illogica. Il giudice di secondo grado, nel riformare la condanna, si era limitato a riconoscere la strutturale adeguatezza del ponteggio, ma aveva completamente pretermesso di valutare i profili di colpa contestati al coordinatore in fase di progettazione dell’opera e del piano di sicurezza, nonché la verifica in sede esecutiva della compatibilità dell’impalcatura con le caratteristiche dell’edificio, in particolare con gli sporti e i parapetti fuori sagoma. La Corte d’appello aveva concentrato la sua attenzione sugli obblighi di vigilanza del coordinatore in fase esecutiva, escludendo la causalità per il fatto del datore di lavoro, ma senza affrontare la questione della inadeguatezza funzionale del ponteggio rispetto alle lavorazioni da svolgere, che imponeva al coordinatore di adeguare il PSC o il POS.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di appello che riformi in senso assolutorio una condanna deve confrontarsi con le ragioni del primo giudice e fornire una motivazione puntuale e adeguata, non limitandosi a un mero dissenso. Ha inoltre precisato che il compito di controllo del coordinatore non si esaurisce nella verifica della regolarità formale del POS, ma si estende alla verifica della compatibilità delle lavorazioni con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa, rientrando nella sua sfera di governo i rischi connessi alla conformazione del luogo di lavoro e alle caratteristiche dell’opera. La sentenza impugnata, omettendo tale valutazione, era affetta da un vizio motivazionale che imponeva l’annullamento agli effetti civili, con assorbimento del terzo motivo di ricorso.
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