Omesso versamento IVA: concordato e crisi rilevano sulla particolare tenuità (Cass. pen. n. 29126/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato di omesso versamento IVA previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, né sul piano dell’esigibilità della condotta né su quello dell’elemento soggettivo.
L’effetto scriminante può derivare da un provvedimento giudiziale intervenuto prima della scadenza dell’obbligazione tributaria che vieti o non autorizzi il pagamento del debito, rendendo configurabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere imposto dall’autorità.
La presentazione della dichiarazione annuale e la consapevole omissione del versamento dell’IVA dovuta entro il termine previsto sono idonee a integrare il dolo generico richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nei reati tributari, l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 impone di valutare in modo prevalente gli indici espressamente previsti dalla disposizione, tra i quali lo stato di crisi dell’impresa.
Il giudice non può respingere la richiesta di particolare tenuità limitandosi all’entità del debito tributario o al mancato pagamento, senza confrontarsi con la dedotta situazione di crisi aziendale quando questa risulti documentata.
Il Fatto
L’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una società, era stato condannato per omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa a un determinato periodo d’imposta. Prima della scadenza del termine penalmente rilevante, la società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva.
La difesa sosteneva che la pendenza della procedura concorsuale impedisse il pagamento del debito tributario e contestava sia la sussistenza del dolo sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, ritenendo irrilevante la sola domanda di concordato e negando l’art. 131-bis in ragione dell’entità del debito e dell’assenza di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge le censure relative alla configurabilità del reato. La sola presentazione della domanda di concordato preventivo non produce un effetto automaticamente impeditivo del pagamento dei debiti tributari successivamente scaduti. Secondo l’orientamento ritenuto prevalente, occorre un provvedimento giudiziale che, prima della consumazione del reato, vieti o comunque non autorizzi il pagamento. Attribuire alla mera domanda un effetto scriminante sine die trasformerebbe infatti l’accesso alla procedura in una condizione meramente potestativa di non punibilità.
La Corte respinge anche la censura sul dolo. L’omesso versamento IVA richiede dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non effettuare il pagamento dovuto entro il termine previsto. La mancata richiesta di autorizzazione al giudice concorsuale non degrada automaticamente la condotta a colpa e può, al contrario, essere valutata come conferma della consapevole scelta di non destinare le risorse all’adempimento tributario.
È invece accolto il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto. L’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, impone di considerare in modo prevalente specifici indicatori, tra cui lo stato di crisi dell’impresa. La Corte d’appello aveva negato la causa di non punibilità valorizzando soltanto l’entità del debito e il mancato pagamento, senza confrontarsi con la deduzione difensiva relativa alla crisi aziendale documentata dalla procedura di concordato. La sentenza viene quindi annullata limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per una nuova valutazione dell’art. 131-bis cod. pen.; nel resto il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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