Art. 523 c.c. — Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.
La norma individua, in successione testamentaria, la sequenza dei meccanismi devolutori applicabili in caso di rinunzia del chiamato, secondo un ordine di priorità a cascata: prima la sostituzione voluta dal testatore, poi la rappresentazione, poi l’accrescimento, e solo da ultimo — in via residuale — la devoluzione secondo le regole della successione legittima.
Cosa prevede l’articolo
Primo livello — la sostituzione. Se il testatore ha disposto una sostituzione ordinaria (artt. 668 ss. c.c.), un’altra persona è chiamata al posto del primo istituito per l’ipotesi che questi non possa o non voglia accettare — ipotesi che comprende anche la rinunzia. Resta estranea a questo meccanismo la sostituzione fedecommissaria: qui il sostituito non succede in mancanza dell’istituito, ma solo dopo che questi — un interdetto — abbia accettato, conservato i beni ereditari e, alla propria morte, li abbia restituiti al sostituito. Se l’istituito premuore al testatore, o vi rinunzia, il sostituito fedecommissario non succede, a meno che non sia stata prevista in suo favore anche una sostituzione ordinaria.
Secondo livello — la rappresentazione. In assenza di sostituzione, operano gli effetti della rappresentazione (artt. 467 ss. c.c.), che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’istituito che non possa o non voglia accettare — quindi anche del rinunziante — purché l’istituito sia figlio, fratello o sorella del testatore.
Terzo livello — l’accrescimento. Se neppure la rappresentazione opera, entra in gioco l’accrescimento ex art. 674 c.c., che richiede che più persone siano state chiamate con lo stesso testamento — nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (coniunctio verbis, cioè congiunzione nelle parole del testamento), oppure in una stessa quota (coniunctio re, cioè congiunzione nell’oggetto attribuito).
Livello residuale — la devoluzione legittima. In difetto anche dell’accrescimento, la devoluzione segue le norme sulla successione legittima, ai sensi dell’art. 677 c.c.
Applicazione pratica
La sequenza a cascata va sempre verificata nell’ordine indicato: prima si controlla se il testatore ha disposto una sostituzione; solo in mancanza si valuta se opera la rappresentazione; solo in mancanza di entrambe si passa all’accrescimento; e solo se nessuno di questi meccanismi trova applicazione si ricorre, in via residuale, alla devoluzione secondo le regole della successione legittima ex art. 677 c.c.
Giurisprudenza
Problema: se la rappresentazione, quale meccanismo che consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado dell’istituito, presupponga comunque una vocazione diretta di quest’ultimo, anche quando vi abbia rinunziato.
Principio: la successione per rappresentazione si configura come vocazione ereditaria indiretta (o mediata): presuppone sempre una vocazione diretta dell’ascendente — qui, dell’istituito —, il cui venir meno, per premorienza, assenza, indegnità o rinunzia, consente ai discendenti (rappresentanti) di subentrare nella stessa posizione giuridica, prendendone il posto e il grado, e succedendo direttamente al de cuius (il testatore, in questo caso).
Conseguenza pratica: anche nella successione testamentaria, se l’istituito rinunzia ed esiste un discendente legittimato alla rappresentazione — figlio, fratello o sorella del testatore —, questi subentra direttamente nella posizione dell’istituito, con esclusione dell’accrescimento a favore degli altri coeredi.
Problema: se il diritto di accrescimento tra i coeredi presupponga l’assenza di un altrui diritto di rappresentazione, o se operi indipendentemente da esso.
Principio: i fatti costitutivi del diritto di accrescimento — la rinunzia di un erede, con acquisto ipso iure (per effetto automatico della legge) della sua quota da parte dei coeredi — prescindono dall’esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante solo in forma di eccezione: un’eccezione non rilevabile d’ufficio dal giudice, ma rimessa alla disponibilità della parte.
Conseguenza pratica: se nessuno fa valere in giudizio il proprio diritto di rappresentazione, l’accrescimento produce comunque i suoi effetti a favore dei coeredi concorrenti, anche quando esistano — ma non siano stati fatti valere — soggetti astrattamente legittimati alla rappresentazione.
Errori frequenti
Ricorrere direttamente alla devoluzione secondo le regole della successione legittima (art. 677 c.c.), basandosi sulla situazione concreta degli eredi legittimi effettivamente esistenti, senza prima verificare se operino sostituzione, rappresentazione o accrescimento: la devoluzione ex art. 677 c.c. resta un’ipotesi residuale, non un punto di partenza. Il rinunziante va considerato come se non fosse mai stato chiamato, ma questo non autorizza a saltare la sequenza sostituzione–rappresentazione–accrescimento prevista dalla norma.
Credere che la sostituzione fedecommissaria operi come una sostituzione ordinaria in caso di rinunzia dell’istituito: il sostituito fedecommissario non succede per rinunzia o premorienza, salvo che sia prevista anche una sostituzione ordinaria.
Applicare l’accrescimento senza verificare prima se sussistano i presupposti della rappresentazione, che lo esclude quando operante.
Dimenticare i presupposti dell’accrescimento richiesti dal rinvio all’art. 674 c.c.: la chiamata congiunta nell’universalità dei beni o in parti uguali (coniunctio verbis), oppure nella stessa quota (coniunctio re).
L’art. 523 c.c. impone un ordine rigoroso: la volontà del testatore (sostituzione), poi il legame di sangue con chi rinunzia (rappresentazione), poi la solidarietà tra i chiamati congiunti (accrescimento), e solo da ultimo la legge generale delle successioni. Ogni passaggio esclude il successivo se trova applicazione: saltare la sequenza è l’errore più insidioso nella pratica di questo articolo.
Nota della Redazione
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Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
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