Utili extracontrattuali e società a ristretta base: il decreto ingiuntivo per emolumenti non prova l’estraneità del socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1524 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa non è vinta dalla mera deduzione di un dissidio tra i soci. Il socio che intenda fornire la prova contraria deve dimostrare la propria completa estraneità alla gestione sociale, non essendo sufficiente allegare circostanze quali l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società, soprattutto quando questo riguardi una vicenda personale relativa al mancato pagamento di emolumenti per l’attività lavorativa prestata in favore della società. L’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità di questioni nuove in tale sede.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base, divenuto definitivo, l’Agenzia delle entrate aveva notificato al socio, titolare del 50% del capitale sociale, un avviso di accertamento IRPEF per lo stesso anno d’imposta, avvalendosi della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva riformato la decisione, ritenendo che il socio avesse fornito la prova contraria. Secondo il giudice d’appello, un dissidio con l’altro socio, sfociato in una richiesta di decreto ingiuntivo, era sufficiente a escludere la sua partecipazione alla società e ai relativi utili.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con due motivi, sostenendo la violazione del giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa all’annualità precedente e la violazione dei principi in materia di presunzione di distribuzione di utili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso riguardante il giudicato esterno. La ricorrente non aveva depositato una copia della sentenza con l’attestazione di conformità e di passaggio in giudicato. Inoltre, la Corte ha ribadito che, laddove il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di merito, l’eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Nel caso in esame, la mancata dimostrazione delle date di formazione del giudicato e la genericità della deduzione hanno reso il motivo non scrutinabile.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., la Cassazione ha accolto il ricorso. La sentenza impugnata aveva fatto leva, per superare la presunzione, su un precedente che, in un caso caratterizzato da un dissidio documentato e irreversibile tra soci, aveva riconosciuto la prova dell’estraneità del socio alla gestione.
La Corte ha tuttavia evidenziato una differenza sostanziale: nel caso precedente vi erano liti giudiziarie e procedimenti penali che dimostravano l’impossibilità di controllo. Nel caso di specie, l’unico elemento era l’ottenimento di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di emolumenti dovuti per l’attività lavorativa prestata dal socio. Tale circostanza, definita una mera vicenda personale, non assume, in assenza di altri elementi, alcuna valenza probatoria circa l’esclusione del socio dalla vita sociale e dalla possibilità di controllo sulla gestione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione adeguandosi a questi principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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