Obbligo di astensione e revocazione: inammissibile il motivo se manca la ricusazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 5321 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 1, cod. proc. civ. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella qualità di parte del procedimento. In ogni altra ipotesi, la violazione dell’obbligo di astensione assume rilievo esclusivamente come mero motivo di ricusazione: in difetto della relativa istanza tempestiva, il vizio non incide sulla regolare costituzione dell’organo decidente né sulla validità della decisione, e la sua mancata proposizione preclude la possibilità di farlo valere in sede di impugnazione quale motivo di nullità del provvedimento. La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta aveva rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, escludendo la natura di imprenditore agricolo. Il fallito impugnava la sentenza per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto nella parte in cui si era affermato che non era stata fornita la prova dell’estensione del terreno condotto in affitto.
Il giudice dell’impugnazione dichiarava la domanda inammissibile, escludendo la sussistenza dell’errore revocatorio e rilevando la partecipazione al collegio di un consigliere che aveva composto anche il collegio autori della sentenza impugnata. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 51, n. 4, cod. proc. civ., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che il consigliere estensore della sentenza impugnata per revocazione non avrebbe potuto comporre il collegio chiamato a decidere sulla revocazione stessa. La Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’inosservanza dell’obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo in presenza di un interesse proprio e diretto del giudice nella causa, che lo ponga nella qualità di parte. In ogni altra ipotesi, la violazione assume rilievo come mero motivo di ricusazione, con la conseguenza che la mancata proposizione dell’istanza nei termini di legge preclude la possibilità di far valere il vizio in sede di impugnazione. Poiché il ricorrente non aveva mai ricusato il giudice, la doglianza è dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver la Corte chiarito in quale passaggio avesse tenuto conto dei contratti di affitto. La Corte precisa che il controllo sulla sussistenza di una motivazione minima non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, che si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto. Il motivo, oltre che generico, era volto a sostenere un mero dissenso rispetto all’apprezzamento del giudice di merito.
La Corte aggiunge che la sentenza impugnata conteneva un espresso richiamo ai contratti di affitto, con la conseguenza che non era deducibile il vizio revocatorio, avente ad oggetto un dato documentale di cui il giudice aveva tenuto conto, ritenendolo non rilevante. Il prospettato vizio si sostanziava in una inammissibile richiesta di un nuovo apprezzamento in fatto della documentazione. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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