Addizionale provinciale alle accise: la Cassazione conferma la ripetizione dell’indebito anche per l’IVA (Cass. civ. Sez. 3 n. 8470 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione e legittima il consumatore finale ad agire in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore di energia per le somme versate a titolo di rivalsa, nel termine decennale di prescrizione. In materia di IVA, ove l’operazione sia erroneamente assoggettata a imposta, la detrazione operata dal cessionario non esclude il diritto alla restituzione dell’imposta versata in rivalsa, essendo tale detrazione comunque non consentita.
Il Fatto
La società fornitrice di energia elettrica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda della società cliente volta a ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, nonché dell’IVA corrisposta su tale importo. La società acquirente aveva agito ex art. 2033 cod. civ., assumendo la non debenza delle somme per contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea e la natura di imposta dovuta allo Stato, non al fornitore.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando il primo motivo di ricorso alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 2025, rigetta il ricorso, sebbene correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. In via dirimente, la Corte richiama il principio, già affermato nella propria giurisprudenza, secondo cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, nel rapporto tra solvens e accipiens viene meno la causa giustificatrice del pagamento, con conseguente diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore, il quale potrà rivalersi verso lo Stato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla restituzione dell’IVA addebitata in rivalsa sull’importo dell’addizionale, la Corte lo ritiene infondato, ribadendo il principio per cui la detrazione dell’imposta a monte non è ammessa per il solo fatto che l’operazione sia stata fatturata, essendo indispensabile che essa sia effettivamente assoggettabile a IVA. Ove l’operazione sia erroneamente assoggettata a imposta, restano privi di fondamento il pagamento, la rivalsa e la detrazione, con la conseguenza che il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in rivalsa, mentre il cedente ha diritto di chiedere il rimborso all’Amministrazione.
La Corte osserva, inoltre, che la sopravvenuta sentenza della CGUE del 19 giugno 2025, causa C-546/23, che ha ribadito la natura di imposta indiretta dell’addizionale, non incide sulla decisione, essendo intervenuta su una disciplina già travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità vengono integralmente compensate in ragione della natura dirimente della pronuncia costituzionale sopravvenuta e dell’assenza di precedenti specifici sul punto relativo al trattamento dell’IVA.
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Nota della Redazione
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