Parità medici di base e specializzandi non desumibile dal diritto comunitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 23995 del 24.07.2026)
È manifestamente infondata la domanda risarcitoria del medico di medicina generale che lamenti la disparità di trattamento economico rispetto agli iscritti alle scuole di specializzazione, non essendo desumibile dal diritto dell’Unione Europea né un principio di parità di trattamento né un criterio per determinare l’adeguata remunerazione.