Committente custode responsabile dei danni da lavori salvo caso fortuito (Cass. civ. Sez. III n. 196 del 07.01.2025)
Il committente che consegna l’immobile all’appaltatore non perde il dovere di custodia ex art. 2051 cod. civ. e risponde dei danni cagionati ai terzi, salvo la prova del caso fortuito, che non coincide automaticamente con l’inadempimento dell’appaltatore.