Subordinazione dei soci lavoratori artigiani: accertamento in fatto insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12846 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali si può inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, il cui sindacato in Cassazione è equiparabile al sindacato sul ragionamento presuntivo del giudice di merito. Il giudizio di qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri identificativi tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.; la critica alla scelta e alla ponderazione degli elementi fattuali, denominati indici o criteri sussidiari, è sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice di merito può validamente attribuire valore dirimente all’esercizio del potere direttivo, illuminato dagli indici sussidiari, senza che la genuinità del rapporto mutualistico escluda la contestuale sussistenza di un distinto rapporto di lavoro subordinato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato una società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione a versare all’INPS contributi e somme aggiuntive, qualificando come lavoratori subordinati tredici soci artigiani. La Corte territoriale ha valorizzato l’inserimento dei lavoratori nei cantieri, il mancato impiego di attrezzature proprie, l’insussistenza di autonomia decisionale e di rischio d’impresa, nonché l’esercizio del potere direttivo.
Avverso tale decisione la società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e delle norme sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fatto malgoverno degli indici sussidiari della subordinazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., rilevando che la Corte territoriale ha accertato in fatto gli estremi della subordinazione, soppesando criticamente anche gli elementi addotti dalla cooperativa, senza invertire l’onere probatorio.
Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha chiarito che esso pertiene esclusivamente alle circostanze di fatto e non si applica al distinto profilo della qualificazione giuridica del rapporto, che è rimesso al giudice. Non vi è quindi alcuna lesione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Con specifico riferimento alla censura dell’art. 2094 cod. civ., la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Cass., sez. lav., n. 22846 del 2022; Cass., S.U., n. 379 del 1999), enunciando il principio per cui la valutazione della sussistenza degli elementi del rapporto subordinato costituisce un accertamento di fatto. Ne consegue che il giudizio di qualificazione del rapporto è censurabile in Cassazione per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre la critica alla ponderazione degli indici sussidiari è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente ricostruito il complessivo atteggiarsi dei rapporti, analizzando la “realtà effettuale” e non il mero nomen iuris, e ha valorizzato l’esercizio del potere direttivo, illuminato dagli indici sussidiari. La Corte ha inoltre escluso una contraddizione tra la genuinità del rapporto mutualistico e la qualificazione in termini di subordinazione del distinto rapporto di lavoro.
Le critiche della ricorrente, reiterando gli argomenti già respinti nel merito, sono state ritenute volte a sovvertire un accertamento fattuale in una “doppia conforme”. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata, in applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.