Rendicontazione spese elettorali nei Comuni sopra 30.000 abitanti: obblighi, contenuto e modalità di invio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 94 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese elettorali per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, l’obbligo di rendicontazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, movimenti e liste, e non anche per quelle sostenute dai singoli candidati, per le quali permane l’obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale. Il rendiconto, da redigere secondo le voci obbligatorie indicate dalla Sezione, deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, anche in caso di assenza di spese o di raccolta di fondi. Il mancato invio nei termini comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.
Il Fatto
In vista del turno ordinario delle elezioni amministrative del 2026, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha individuato i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ricadenti nella propria circoscrizione, nei quali si terranno le consultazioni: Moncalieri (TO) e Venaria Reale (TO).
Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali, nominato con decreto del Presidente aggiunto, ha pertanto ritenuto necessario informare i soggetti obbligati alla rendicontazione circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la documentazione da inviare, predisponendo anche uno schema contenente le voci obbligatorie da indicare.
La Motivazione della Corte
La deliberazione precisato l’ambito soggettivo dell’obbligo di rendicontazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal D.L. n. 91/2014, la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tale obbligo grava esclusivamente su partiti, movimenti e liste di candidati. Le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale restano invece soggette alla rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di appello, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 515/1993. Il Collegio ha quindi individuato i destinatari dell’obbligo e le modalità di adempimento.
Quanto al contenuto, i rendiconti devono essere redatti secondo i prospetti allegati alla deliberazione, dedicati rispettivamente alle fonti di finanziamento (allegato 1) e alle spese sostenute (allegato 2), con l’indicazione dei nominativi dei finanziatori e dell’ammontare dei contributi erogati. Le spese devono essere classificate secondo le categorie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Ciascun prospetto deve essere sottoscritto da una persona fisica che rappresenti il partito, la lista o il movimento e deve essere corredato dalla documentazione giustificativa di spesa, riepilogata in appositi elenchi (allegato 3), nonché da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La trasmissione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, anche nell’ipotesi in cui non siano state sostenute spese né effettuata alcuna raccolta di fondi. Le modalità di invio sono disciplinate in modo dettagliato, prevedendo sia la trasmissione in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o ordinaria, sia la trasmissione in formato cartaceo, con indicazione dell’oggetto della e-mail e del plico chiuso da inviare alla Segreteria della Sezione. Per la trasmissione in formato digitale è richiesta la firma digitale dei file e l’allegazione del documento di riconoscimento.
Il Collegio ha infine rammentato che il mancato invio dei rendiconti entro il termine prescritto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000, prevista dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, come modificato dal D.L. n. 91/2014. La deliberazione è trasmessa ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni interessati per il successivo inoltro ai rappresentanti di partiti, movimenti o liste presenti alle elezioni amministrative 2026.
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Nota della Redazione
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