Incentivi funzioni tecniche e capacità assunzionale: neutralizzazione ai fini del calcolo (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 106 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, pur essendo contabilizzati tra le spese di personale secondo le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, presentano caratteristiche che ne giustificano la neutralizzazione ai fini della determinazione della capacità assunzionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019. Il calcolo del relativo indicatore deve essere effettuato applicando criteri di coerenza e simmetria anche al denominatore, evitando che poste meramente compensative alterino la rappresentazione della sostenibilità strutturale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. La corresponsione degli incentivi resta subordinata all’accertamento delle attività effettivamente svolte e all’attestazione prevista dall’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Abetone Cutigliano ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, proponendo sei quesiti concatenati. Quattro quesiti riguardano la riconducibilità degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 tra le spese di personale ai fini del calcolo della capacità assunzionale ex art. 33 del d.l. n. 34/2019, nonché le modalità di neutralizzazione contabile delle relative poste. I restanti due quesiti concernono la corretta procedura di contabilizzazione, con specifico riferimento alla tempistica di emissione del mandato e della reversale a compensazione e al momento di assunzione dell’impegno di spesa per gli incentivi a favore del personale dipendente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ritenendo i quesiti riconducibili alla materia della contabilità pubblica, pur rilevando che parte di essi risultava strutturata come richiesta di conferma su specifiche modalità operative e fornendo pertanto esclusivamente indicazioni di carattere generale.
Nel merito, la Sezione ha ricostruito il meccanismo di contabilizzazione degli incentivi, precisando che il Decreto MEF 10 ottobre 2024, modificando il punto 5.2 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ha dettagliato un meccanismo di giro contabile. Tale meccanismo prevede l’assunzione dell’impegno a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture cui gli incentivi si riferiscono, la successiva emissione del mandato di pagamento e il contestuale accertamento dell’entrata al Titolo terzo, fino all’impegno della spesa per incentivi tra le spese di personale con imputazione agli esercizi di esigibilità.
Quanto alla tempistica, la Sezione ha chiarito che il termine “tempestivamente” utilizzato dal legislatore impone l’emissione del mandato e della reversale a compensazione, se non nello stesso atto, contestualmente all’assunzione dell’impegno. Il momento dell’impegno va comunque tenuto distinto da quello della liquidazione, che richiede la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata da parte del RUP.
In tema di capacità assunzionale, richiamando la giurisprudenza contabile formatasi sul previgente art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo di Abruzzo e Lombardia, la Sezione ha affermato che gli incentivi per funzioni tecniche non costituiscono spesa di personale ai fini del calcolo di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019, in quanto originano dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti e a essi vanno considerati legati. La continuità normativa tra la previgente e l’attuale disciplina induce la Sezione a non discostarsi da tale consolidato orientamento, affermando altresì la necessità di applicare criteri di coerenza e simmetria anche al denominatore del rapporto, evitando che poste meramente compensative alterino la rappresentazione della sostenibilità strutturale dell’ente.
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Nota della Redazione
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