Cessione di partecipazione totalitaria: imposta di registro fissa e no riqualificazione in cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. 5 n. 19706 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, l’opera di qualificazione del contenuto intrinseco dell’atto deve essere condotta considerando la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti, non anche quelli economici. La cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione d’azienda, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva di uno status di socio. Ne consegue che tale atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con esclusione della riqualificazione come cessione indiretta d’azienda.
Il Fatto
La società ricorrente aveva acquistato l’intero capitale sociale di una S.p.A. da tre soci. L’atto di cessione delle azioni veniva registrato con imposta di registro in misura fissa. L’Amministrazione finanziaria, ritenendo che l’operazione configurasse una cessione d’azienda, notificava un avviso di rettifica e liquidazione per la maggiore imposta proporzionale, in applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva legittima la riqualificazione e l’applicazione dell’abuso del diritto. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi e soffermandosi sulla modifica normativa dell’art. 20 TUR.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto la censura della contribuente, soffermandosi sul testo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, e sull’interpretazione autentica fornita dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018. La riqualificazione proposta dall’Ufficio, fondata su elementi extratestuali e sulla presunta causa economica dell’operazione, è stata ritenuta non coerente con il dato normativo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale, la quale ha osservato che la valorizzazione degli effetti economici non appare coerente con l’introduzione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
La decisione chiarisce che la prevalenza della sostanza sulla forma deve comunque originare dalla valutazione degli effetti giuridici dell’atto, non di quelli economici. La cessione della partecipazione totalitaria trasferisce lo status di socio e non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, per diversità di oggetto e disciplina (artt. 2555 e seguenti e art. 2112 c.c.). La Corte ha quindi rimarcato che l’atto è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La Corte ha infine richiamato i principi comunitari e la direttiva n. 2008/7/CE, che si oppongono all’imposizione indiretta sulla negoziazione di azioni e quote sociali. Conseguentemente, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con decisione nel merito e annullamento dell’avviso di liquidazione. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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