Acquisizione societaria quale veicolo per l’acquisto di bene culturale: ammissibile e non ostativo il parere ex art. 5 T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 52 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, c. 1, lett. a), della L. n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo della Corte dei conti, che si sostanzia in un parere sulla conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri della necessità, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’operazione di acquisto dell’intero pacchetto azionario di una società, priva di attività d’impresa e detentrice di un bene immobile di valore storico-artistico, è riconducibile all’art. 4 T.U.S.P. qualora si configuri come strumento non surrogabile per l’acquisizione del bene medesimo, finalizzato alla valorizzazione culturale e all’erogazione di servizi pubblici già svolti dall’ente. La verifica demandata alla Sezione richiede un accertamento in concreto della sostanza economico-giuridica dell’operazione, non potendosi arrestare ad una qualificazione meramente formale dell’atto. Ove l’operazione presenti elementi di peculiarità, il parere favorevole può essere subordinato a prescrizioni volte ad assicurare la conformità della decisione al diritto europeo e il superamento delle criticità emerse, nonché il rispetto della disciplina in materia di acquisti immobiliari da parte degli enti locali in caso di liquidazione anticipata della società.
Il Fatto
Il Comune di Riccione ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera consiliare n. 8 del 26 marzo 2026, con la quale è stata autorizzata l’acquisizione dell’intera partecipazione nella società Rimini Cultura S.r.l., proprietaria dell’immobile denominato “Ex Villa Mussolini”. L’operazione, del valore di 1.206.000,00 euro, trae origine da una procedura competitiva indetta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha selezionato l’acquirente non solo in base al prezzo ma anche al progetto di utilizzo del bene. Il Comune, già comodatario dell’immobile dal 1997 e proprietario del parco pertinenziale, ha precisato che l’acquisizione delle quote costituisce lo strumento imposto dall’alienante per conseguire la proprietà della villa. Nelle premesse deliberative si dava atto della finalità di successiva messa in liquidazione della società con devoluzione del cespite al patrimonio comunale; con nota dell’8 maggio 2026, il Sindaco ha però prospettato la possibilità di mantenere in vita la società quale gestore del servizio di interesse generale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, rilevando che l’ente locale, con l’acquisizione dell’intera partecipazione, diviene socio unico e che l’operazione non rientra nelle ipotesi escluse dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Ha quindi scrutinato l’atto alla luce dei cinque parametri individuati dall’art. 5 T.U.S.P., come declinati dalle Sezioni Riunite nella delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.
Quanto alla necessità ai sensi dell’art. 4 T.U.S.P., il collegio ha ritenuto l’operazione astrattamente riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente, trattandosi di strumento non surrogabile per consolidare l’offerta culturale già erogata dal Comune sin dal 1997, evocando la possibile riconduzione all’autoproduzione di servizi strumentali, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. d), ovvero alla valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 4, c. 3, T.U.S.P. Rispetto alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, la Sezione ha osservato che le valutazioni dell’ente non risultavano suffragate da un’analisi istruttoria approfondita, ma ne ha comunque riconosciuto l’attendibilità in ragione della specifica prossimità del Comune alla gestione del compendio immobiliare. Hanno inoltre assunto rilievo positivo la garanzia quinquennale dell’alienante per le sopravvenienze passive e la natura dei debiti societari, costituiti da prestiti infruttiferi della Fondazione destinati alla conversione in patrimonio netto.
Con riferimento alla compatibilità con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, la Corte ha rilevato che le valutazioni dell’ente risultavano “in corso” e ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia, basata sulle concrete modalità di erogazione del servizio, evidenziando la necessità di adottare un modello organizzativo-gestionale conforme alla disciplina europea. Sono state infine evidenziate alcune criticità istruttorie, tra cui la redazione del business plan non completa e la non coerenza della risposta al quesito E.3 con gli indici dell’art. 20 T.U.S.P.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Sezione ha reso parere favorevole, pur subordinandolo a prescrizioni: adozione di forme di partecipazione ex art. 5, c. 2, T.U.S.P. ove attuate; adozione di un modulo gestorio conforme al diritto europeo; eliminazione degli elementi di criticità sussumibili nelle fattispecie di cui all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.; rispetto della disciplina vincolistica in tema di acquisti immobiliari da parte degli enti locali ove si opti per la liquidazione anticipata della società. La Sezione ha altresì dichiarato che verificherà l’attuazione delle prescrizioni nel successivo esercizio dei controlli.
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Nota della Redazione
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