Controlli interni comunali: campionamento casuale semplice, report tardivi e controllo di gestione inadeguato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 176 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali deve essere effettivo e non meramente formale. Il controllo di gestione deve essere specificamente orientato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e alla misurazione di efficacia, efficienza ed economicità, mediante un set di indicatori oggettivi e verificabili e specifiche verifiche di economicità. Il controllo sulla qualità dei servizi deve essere esercitato dall’ente titolare del servizio anche nei confronti dei soggetti gestori esterni, senza deleghe improprie al gestore. La mera adozione di un metodo di campionamento casuale semplice non assicura di per sé l’adeguatezza del controllo successivo di regolarità amministrativa, che deve essere svolto in forma concomitante rispetto al periodo di competenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avviato un’istruttoria sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Vimercate per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 148 del Tuel. L’attività istruttoria si è basata sull’esame delle relazioni annuali del sindaco e dei questionari trasmessi dall’ente, seguiti da una richiesta di chiarimenti del Magistrato istruttore e dalla successiva risposta del Comune.
La verifica ha preso in considerazione i referti del controllo di gestione e le modalità di svolgimento dei controlli interni, con specifico riguardo alla reportistica, al metodo di campionamento, al controllo di gestione e alla qualità dei servizi. All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha riscontrato che l’attività di controllo non risulta svolta in forma concomitante, essendo stata effettuata per le singole annualità in un momento successivo al periodo di competenza. Lo scostamento temporale è stato attribuito dall’ente a criticità organizzative connesse alla sostituzione del Segretario comunale. L’eccedenza dei report prodotti rispetto a quelli programmati è riconducibile alla produzione successiva di referti afferenti ad attività pregresse.
Con riferimento al controllo di gestione, la Sezione ha rilevato che il referto relativo all’anno 2023 presenta contenuti eterogenei e commistioni con profili estranei alla funzione tipica delineata dagli artt. 196 e 197 del Tuel, con un conseguente indebolimento della funzione propria del controllo. Il documento risulta carente di un sistema strutturato di obiettivi gestionali misurabili, di indicatori oggettivi e di specifiche verifiche di economicità ed efficienza. La rappresentazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è meramente formale e non supporta valutazioni sostanziali, mancando collegamenti sistematici con i costi dei servizi e con i risultati conseguiti.
Quanto alla dimensione economico-gestionale, la Sezione evidenzia l’appiattimento del referto su grandezze finanziarie rilevate a consuntivo, senza la realizzazione di una contabilità analitica idonea a misurare il costo dei servizi. Il controllo di gestione risulta così configurato come documento descrittivo e consuntivo, privo di adeguati meccanismi di feedback e di supporto alle decisioni.
In merito al controllo sulla qualità dei servizi, l’ambito applicativo risulta limitato al settore sociale, con esclusione del servizio di igiene urbana, il cui controllo è demandato alla società affidataria. La Sezione stigmatizza la sovrapposizione tra soggetto erogatore e soggetto controllore e la delega del controllo al gestore esterno, in contrasto con i principi che presidiano la materia.
La Sezione, pur prendendo atto del metodo di campionamento basato su estrazione casuale semplice adottato dall’ente, ha concluso che il sistema dei controlli interni non è ancora sufficientemente adeguato. Ha pertanto invitato l’Amministrazione ad assumere le necessarie iniziative correttive, riservandosi ulteriori verifiche e rammentando l’obbligo di pubblicazione della pronuncia e la trasmissione alla Procura erariale.
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Nota della Redazione
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