Incentivi funzioni tecniche: efficacia retroattiva dei criteri di riparto e disciplina in house (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione della disciplina interna recante i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, prevista dall’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, può avvenire anche oltre il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, trovando applicazione retroattiva per le procedure di affidamento avviate sotto la sua vigenza, a condizione che le relative risorse siano state accantonate nel quadro economico dell’intervento. L’incentivo per le funzioni tecniche, avente natura retributiva, spetta in relazione alla fase di rinnovo contrattuale, costituendo questo un nuovo affidamento, parametrandone l’importo alla base della nuova procedura e purché sia previsto il relativo stanziamento. Detta disciplina non trova, invece, applicazione per gli affidamenti a società in house, caratterizzati dall’assenza di una relazione intersoggettiva sostanziale tra ente controllante e società controllata.
Il Fatto
Il Comune di Azzano Decimo, avendo interrotto la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, ha formulato alla Sezione di controllo un’articolata richiesta di parere, pur non prospettando un caso concreto. Con la prima domanda, ha chiesto se l’adozione tardiva dei criteri di riparto possa avere efficacia retroattiva, ove le risorse siano già previste nel quadro economico dell’intervento, e se il regolamento adottato sotto la vigenza dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 possa trovare ancora applicazione. In secondo luogo, ha domandato se gli incentivi spettino in relazione alla fase di rinnovo o proroga contrattuale e come debba essere determinata la soglia economica per la qualificazione dei servizi di particolare importanza. Da ultimo, ha chiesto se gli incentivi siano riconoscibili per gli affidamenti a società in house, anche quando l’affidamento è operato dall’Autorità d’ambito.
La Motivazione della Corte
La Corte premette la verifica dei presupposti di ammissibilità della richiesta. Sebbene il Comune abbia titolato la richiesta come relativa a “fattispecie concrete”, la stessa risulta strutturata in termini generali, ponendo questioni di interpretazione normativa. La Sezione qualifica pertanto la richiesta nell’ambito della generale funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 902/1975, e la dichiara ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco, e oggettivo, vertendo su materie che incidono sulla sana gestione finanziaria dell’ente.
Nel merito, la Corte affronta il primo quesito, richiamando il consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (delibera n. 16/SEZAUT/2021/QMIG). Valorizzando la natura retributiva dell’incentivo e la distinzione ontologica tra legge e atto attuativo, la Sezione ritiene che l’adozione dei criteri di riparto possa avvenire ex post, anche oltre il termine di trenta giorni, operando per le procedure avviate sotto la vigenza del nuovo Codice, a condizione dell’accantonamento delle risorse. Tale soluzione, coerente col principio del tempus regit actionem, è suffragata dalla natura retributiva del compenso e dalla sua insorgenza in capo al dipendente per l’attività svolta, ferma la necessità di un atto generale per la ripartizione.
Con riferimento al rinnovo o alla proroga contrattuale, la Corte ne delinea i tratti distintivi: il rinnovo si caratterizza per una nuova negoziazione e costituisce un nuovo affidamento, mentre la proroga si limita a spostare la scadenza del rapporto. Richiamato il principio del divieto di rinnovo tacito, la Sezione afferma che l’importo da porre a base del calcolo per l’accesso agli incentivi è quello dell’affidamento iniziale, che deve già includere l’eventuale valore di opzioni o rinnovi (art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023). In caso di rinnovo, l’Amministrazione potrà erogare gli incentivi, parametrandoli alla base della nuova procedura, purché vi sia lo stanziamento e l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche accertato dal RUP.
Da ultimo, la Corte risolve negativamente il quesito sugli affidamenti in house. Condividendo la deliberazione della Sezione Puglia n. 175/2025/PAR e i pareri ANAC, la Sezione rileva che la disciplina dell’art. 45 non si applica, mancando una relazione intersoggettiva sostanziale: la società in house è una longa manus dell’Amministrazione, configurandosi un rapporto di immedesimazione organica che esclude la terzietà e, conseguentemente, il presupposto per l’erogazione degli incentivi.
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Nota della Redazione
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