Società in house: parere negativo della Corte dei conti per carenza di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 93 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) per la costituzione di una società a partecipazione pubblica richiede una puntuale e dimostrata comparazione tra le diverse opzioni gestionali (gestione diretta, in house providing, ricorso al mercato), con evidenza di costi e benefici attualizzati. È indispensabile una chiara e stabile definizione del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, che deve corrispondere tra studio di fattibilità, deliberazione consiliare e oggetto sociale statutario. La sostenibilità finanziaria dell’operazione deve essere comprovata da un Business Plan o da un piano economico-finanziario pluriennale, che verifichi la capacità della società di garantire l’equilibrio economico nel tempo. L’onere di motivazione analitica non può essere assolto mediante il rinvio a un momento successivo dell’approvazione del piano industriale e del contratto di servizio. La previa consultazione pubblica deve avere ad oggetto l’intera documentazione posta a supporto dell’atto deliberativo.
Il Fatto
Il Comune di Ravello (SA), con deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2026, disponeva la costituzione di una società a responsabilità limitata interamente partecipata, denominata “Ravello HUB S.r.l.”, secondo il modello dell’in house providing ex art. 16 TUSP. L’oggetto sociale, come modificato in sede assembleare, comprendeva una pluralità di servizi, tra cui ausilio alla viabilità, accoglienza turistica, organizzazione di eventi, pulizia e guardiania di immobili comunali, assistenza alla mobilità e refezione scolastica. A supporto della decisione, l’ente allegava uno studio di fattibilità redatto da un soggetto esterno e una relazione analitica del Responsabile dell’Area Affari Generali, richiedendo il parere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana ha accertato la sussistenza dei presupposti formali e soggettivi del controllo, rilevando la competenza a pronunciarsi sulla deliberazione consiliare. Ha quindi verificato il rispetto dei vincoli finalistici di cui all’art. 4 TUSP, riscontrando una mancata corrispondenza tra i servizi analizzati nello studio di fattibilità, quelli indicati in deliberazione e quelli risultanti dall’oggetto sociale dello statuto. In particolare, sono stati aggiunti in sede consiliare servizi (refezione scolastica, assistenza alla mobilità, guardiania) non valutati nello studio, senza che la successiva integrazione istruttoria fornisse una giustificazione plausibile.
La Corte ha poi giudicato non adeguatamente motivata la scelta della forma societaria, poiché l’ente non ha dimostrato l’indispensabilità dello strumento in house rispetto a un unico affidamento esterno con procedura ad evidenza pubblica. La mera affermazione di non convenienza del mercato per eterogeneità e stagionalità dei servizi è stata ritenuta tautologica, così come il presunto risparmio di personale di raccordo, che in realtà costituisce un prerequisito per l’esercizio del controllo analogo.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione ha evidenziato l’assenza di un Business Plan e di un piano pluriennale di cassa, limitandosi lo studio di fattibilità a una simulazione economica annuale. Ha inoltre censurato l’utilizzo di proxy parametriche derivate da un campione di società comparabili senza la puntuale dimostrazione della loro applicabilità al caso concreto. La previsione di un capitale iniziale di 10.000 euro a fronte di ricavi stimati superiori a 1,7 milioni non è stata supportata da una verifica di adeguatezza rispetto al rischio operativo e alla stagionalità.
L’assenza degli atti fondamentali quali il piano industriale e il contratto di servizio, il cui contenuto è stato rinviato a una successiva approvazione consiliare, ha reso incompleta la motivazione economico-finanziaria. Infine, la Corte ha ritenuto non dimostrato l’assolvimento dell’obbligo di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, non essendo provata la pubblicazione dell’intera documentazione istruttoria, e ha rilevato la mancanza di ogni valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.