IRAP sui compensi dell’avvocatura interna: spesa dell’ente non imputabile al fondo ex art. 9 d.l. n. 90/2014 (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 64 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere costituisce spesa dell’ente e deve trovare ordinaria copertura nelle risorse generali del bilancio comunale; non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti massimi di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, d.l. n. 90/2014, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale. Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione ai sensi del comma 3, ultimo periodo, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP. La dotazione del fondo è soggetta ai limiti all’erogazione di somme stabiliti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A., impedendo ab initio ed ex ante il sorgere del diritto al compenso oltre un dato ammontare; l’ente determina la dotazione del fondo nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento, considerando quanto per altra causale dovrà presumibilmente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensate.
Il Fatto
Il Comune di Milano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia un parere in materia di contabilità pubblica, rappresentando che l’IRAP sui compensi degli avvocati comunali grava sull’ente e non sui dipendenti. Secondo la giurisprudenza più recente, l’amministrazione sarebbe tenuta ad accantonare la relativa provvista reperendo nuove risorse a bilancio, per coprire l’onere connesso ai compensi professionali erogati nei casi di sentenze favorevoli o di compensazione delle spese. L’ente ha lamentato l’effetto paradossale di trasformare un’entrata (recupero spese) in una nuova spesa, chiedendo come vada imputato contabilmente l’onere IRAP e se il criterio sia applicabile anche nei casi di compensazione integrale o transazione, nel rispetto del limite di spesa fissato allo stanziamento 2013.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato ammissibile il quesito, distinguendolo da quello già ritenuto inammissibile dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, perché l’ente ha circoscritto l’oggetto al solo profilo della corretta imputazione contabile dell’onere, senza investire l’an del diritto patrimoniale dei dipendenti né implicare interpretazioni di norme tributarie.
Nel merito, la Sezione ha richiamato l’art. 9 del d.l. n. 90/2014, che disciplina il fondo per i compensi professionali delle avvocature degli enti pubblici, alimentato dalle somme liquidate dal giudice e recuperate dalla controparte soccombente (comma 3) e, nei casi di compensazione, dalle risorse proprie dell’ente entro il limite dello stanziamento 2013 (comma 6), con il limite individuale di cui al comma 7. Ne risulta un sistema unitario in cui la fonte di alimentazione e i limiti quantitativi variano in funzione dell’esito del giudizio, restando costante la natura vincolata delle risorse alla remunerazione dell’attività professionale.
La Sezione ha poi ricostruito il quadro giurisprudenziale, ricordando che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n. 33/2010, avevano ammesso che gli oneri di personale si riflettessero sulle disponibilità del fondo da calcolare al netto delle risorse necessarie alla loro copertura; orientamento condiviso da questa Sezione con deliberazione n. 407/2019/PAR e dalla Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con ord. n. 21398 del 2019 e sent. n. 4681 del 2024. La Suprema Corte aveva escluso che l’IRAP potesse essere addebitata al lavoratore e aveva chiarito che ogni incremento della retribuzione accessoria determina una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili. Con le successive ordinanze nn. 10402, 31874 e 31877 del 2025, la Cassazione ha precisato che l’accantonamento dell’imposta sul fondo è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino i limiti massimi di spesa fissati da norme inderogabili o l’ammontare complessivo del credito riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni.
Su queste basi, la Sezione ha enunciato il principio per cui l’IRAP, quale spesa propria dell’ente, non può incidere sulla quota del fondo destinabile ai compensi entro i limiti dei commi 3, 6 e 7 dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, poiché ciò determinerebbe una riduzione delle risorse vincolate e finirebbe per gravare sui dipendenti. L’ente può però determinare ab initio ed ex ante la dotazione del fondo da ripartire, considerando quanto per altra causale dovrà presumibilmente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono. Solo l’eventuale quota eccedente, previa formale rideterminazione e confluenza nel bilancio dell’amministrazione ai sensi del comma 3, ultimo periodo, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, ferma la qualificazione dell’imposta quale spesa propria dell’ente.
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Nota della Redazione
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