Incentivi per funzioni tecniche: l’accertamento delle attività svolte condiziona la liquidazione ma il parere sui regolamenti già adottati è inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 49 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere con cui un ente chiede la valutazione della conformità a legge delle disposizioni regolamentari già adottate è inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non ha rilevanza generale e astratta e implica un controllo su atti e provvedimenti già adottati, estraneo alla funzione consultiva della Corte dei conti. L’incentivo per funzioni tecniche è corrisposto previo accertamento e attestazione delle specifiche funzioni svolte dal dipendente, da parte del responsabile del servizio o del dirigente, sentito il RUP. Il momento dell’impegno di spesa è distinto dal momento della liquidazione, che richiede la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata; la materiale erogazione dell’incentivo può avvenire solo dopo l’espletamento della procedura di scelta del contraente per le attività di programmazione e aggiudicazione, e dopo il collaudo o la verifica di conformità per le attività di esecuzione.
Il Fatto
Il Presidente della Provincia di Treviso ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, concernente le modalità di liquidazione ed erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. L’amministrazione ha rappresentato di aver adottato, nel 2024, un regolamento che prevedeva diverse fasi e modalità di corresponsione dell’incentivo. L’ente chiedeva se la formulazione del regolamento fosse conforme alle disposizioni normative e contabili, ovvero se l’erogazione dovesse avvenire secondo il principio di risultato e quindi a conclusione dei lavori, ovvero alla conclusione delle singole attività come previsto dall’allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato in via pregiudiziale la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Il requisito soggettivo è stato ritenuto integrato, essendo la Provincia un ente legittimato e la richiesta sottoscritta dal Presidente, pervenuta tramite il Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, la questione concerne la materia della contabilità pubblica, ma la richiesta di valutazione della conformità a legge di un regolamento già adottato è stata ritenuta in contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza contabile, che esclude che la funzione consultiva possa essere immessa nei processi decisionali degli enti.
Il quesito, per essere ammissibile, deve avere rilevanza generale e astratta e non può concernere fatti gestionali specifici o implicare valutazioni di atti e provvedimenti già adottati. La richiesta della Provincia, volta a ottenere un vaglio sulle disposizioni regolamentari già in vigore, è stata pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile. Ciononostante, il Collegio ha ritenuto utile fornire indicazioni generali sui presupposti di erogazione degli incentivi, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato dall’ente.
L’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che l’incentivo sia corrisposto dal responsabile di servizio o dal dirigente, previo accertamento delle specifiche funzioni tecniche svolte. La norma si pone in continuità con l’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016. La giurisprudenza contabile ha chiarito che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il diritto all’incentivo non può sorgere prima del perfezionamento dell’obbligazione verso il dipendente, che avviene alla conclusione di ogni singola attività. Il momento dell’impegno va distinto da quello della liquidazione, che richiede la verifica del corretto svolgimento dell’attività, con possibile riduzione o esclusione del compenso.
La deliberazione della Sezione Lombardia n. 120/2025/PAR ha precisato che la materiale erogazione può avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione all’aggiudicazione, e del presupposto del collaudo per le attività necessarie per l’esecuzione. Nel rispetto del quadro delineato, la definizione dei tempi di erogazione rientra nell’autonomia regolamentare dell’ente, ma deve comunque rispettare l’esigenza di verifica dell’effettiva prestazione svolta.
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Nota della Redazione
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