Acquisizione di partecipazione societaria perfezionata prima del parere della Corte dei conti: impossibilità di deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 9 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio alla Corte dei conti della delibera di acquisizione di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, deve avvenire prima dell’esecuzione dell’atto, che restae sospesa fino al rilascio del parere o al decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni. L’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale prima dell’invio della delibera determina l’impossibilità di deliberare per la Corte dei conti, poiché l’esecuzione anticipata dell’operazione impedisce l’esercizio della funzione di controllo. Il tardivo invio è equiparabile al mancato invio e rende l’atto deliberativo quantomeno annullabile per violazione di legge o eccesso di potere, con possibile impugnazione dinanzi al giudice competente.
Il Fatto
Il Comune di Siena ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 208 del 27/11/2025, con la quale è stata approvata l’acquisizione di una quota pari al 20% del capitale sociale di Sviluppo Industriale Siena s.r.l. e il relativo statuto. L’operazione era finalizzata alla valorizzazione e rifunzionalizzazione di un’area industriale di proprietà comunale.
In sede istruttoria, la Sezione ha accertato che il Comune aveva già sottoscritto l’aumento di capitale in data 16/12/2025, prima dell’invio della delibera. L’ente, con nota prot. n. 427/2026, ha confermato l’avvenuta sottoscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la natura del parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, come chiarita dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022: si tratta di una funzione di controllo atipica, che interviene su un atto perfetto ma non ancora eseguibile, determinando una sospensione dell’esecutività della delibera fino al rilascio del parere o al decorso dei sessanta giorni.
La sottoscrizione dell’aumento di capitale prima dell’invio della delibera e prima del decorso del termine di legge impedisce alla Corte di esercitare i propri poteri di verifica. Il tardivo invio è equiparabile al mancato invio: in entrambi i casi, la funzione di controllo resta pregiudicata.
La Sezione stigmatizza la condotta del Comune, che ha inviato la delibera già eseguita senza evidenziare l’avvenuta sottoscrizione all’ufficio di controllo. Il comportamento, in assenza di circostanze eccezionali e urgenti, è qualificato come grave omissione, con possibili riflessi in termini di responsabilità erariale.
La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare sull’atto, disponendo la trasmissione della deliberazione al Comune e al Consiglio comunale e ordinando la pubblicazione sul sito istituzionale.
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Nota della Redazione
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