Equilibrio di cassa e sterilizzazioni non correttamente imputate: rilievi sui bilanci di un’ASST lombarda (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 58 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sui bilanci delle aziende sanitarie locali, accerta che il rapporto tra passività a breve/brevissimo termine e disponibilità liquide, pari a cinque a uno, evidenzia una grave sofferenza della cassa, imponendo alla direzione aziendale di rappresentare alla Regione l’esigenza di trasferire per cassa il 95% del finanziamento complessivo delle somme incassate dallo Stato per il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. n. 35/2013. La sterilizzazione degli ammortamenti è legittima solo se correlata a proventi di alienazioni effettivamente realizzate; in caso di mancata vendita del patrimonio, gli investimenti privi di copertura devono concorrere al conto economico come maggiori costi e non come sopravvenienze passive. È, infine, richiesta una contabilità analitica idonea a garantire la separazione tra spesa per i LEA e spesa per gli extra LEA, secondo i principi dell’art. 8, legge n. 42/2009.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024 dell’ASST Lariana, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e alle risposte fornite dall’Azienda in sede istruttoria. L’attività di controllo traeva origine dalle osservazioni formulate sui bilanci relativi al precedente quinquennio, che riguardavano, tra gli altri, i crediti verso la Regione, i debiti verso fornitori e la concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale Sant’Anna di Como.
Dall’istruttoria sono emerse criticità non risolte, in particolare la grave sofferenza della cassa, la non corretta imputazione di sterilizzazioni per un importo di euro 12.647.764,00 e l’assenza di strumenti di contabilità analitica idonei a distinguere la spesa destinata ai LEA da quella per gli extra LEA.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che alla data del 31 dicembre 2024 la disponibilità di cassa era pari a circa 23,5 milioni di euro, mentre i debiti a breve termine ammontavano a circa 116,6 milioni di euro, con un rapporto di cinque a uno. Il quick ratio, indice di liquidità immediata, risultava pari a 0,2, valore che evidenzia una condizione di grave sofferenza della cassa nel far fronte alle passività a breve termine. L’Azienda non ha fatto ricorso ad anticipazioni bancarie, ma la Sezione ha invitato la direzione a rappresentare alla Regione la necessità di rispettare le scadenze dei trasferimenti previste dalla legge e di valutare congiuntamente la dinamica dei flussi di cassa per garantire l’equilibrio anche nel breve termine.
In merito alla perdita di esercizio, la Sezione ha ricostruito la vicenda relativa alla costruzione del nuovo ospedale Sant’Anna. La quota di contribuzione a carico dell’Azienda, pari originariamente a euro 17.927.122,00, avrebbe dovuto essere coperta con i proventi della vendita del patrimonio disponibile e indisponibile. Le alienazioni realizzate sono state pari a complessivi euro 11.534.060,00, mentre gli investimenti effettuati ammontavano a euro 24.181.824,00, rendendo necessaria l’alienazione di ulteriori cespiti per coprire la differenza di euro 12.647.764,00. La mancata vendita, dovuta anche al crollo del mercato immobiliare, ha indotto l’Azienda a sterilizzare comunque gli ammortamenti, ponendo in essere una pratica non corretta: solo la quota di investimenti effettivamente coperta da proventi di alienazione poteva concorrere a conto economico, mentre la parte residua avrebbe dovuto emergere come maggiore costo. La Sezione ha inoltre criticato la rilevazione della sopravvenienza passiva, poiché l’evento retrostante – la mancata alienazione – era noto e non sopravvenuto, e pertanto i minori ricavi dovevano essere rilevati attraverso il normale concorso degli ammortamenti a conto economico.
Quanto alla contabilità analitica, la Sezione ha disatteso le conclusioni dell’Azienda, che riteneva non necessaria una specifica separazione contabile tra spesa per i LEA e spesa per gli extra LEA. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2017, la Sezione ha evidenziato che i LEA, appartenendo alla più ampia categoria dei LEP, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che la loro quantificazione richiede l’associazione tra costi standard e livelli essenziali, rendendo indispensabile una contabilità analitica in grado di assicurare la separazione richiesta dall’art. 8 della legge n. 42/2009.
In relazione alla concessione di costruzione e gestione, la Sezione ha infine invitato l’Azienda a valutare attentamente le implicazioni giuridico-contabili delle problematiche relative alla costruzione del nuovo ospedale, anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per accantonamenti ai fondi rischi e oneri secondo i principi dell’OIC 31, a prescindere dall’attivazione di un contenzioso.
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