Inammissibile il parere sulla devoluzione del patrimonio di una fondazione del Terzo settore: la materia è estranea alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 32 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il quesito che involga l’interpretazione di norme estranee alla materia della contabilità pubblica, quali quelle del Codice del Terzo settore, non è ammissibile in sede di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La mera circostanza che una specifica deliberazione possa determinare, in via riflessa, effetti finanziari sul patrimonio dell’ente non è idonea ad attrarre la disciplina oggetto del quesito nell’alveo della contabilità pubblica. È, altresì, carente il requisito della generalità e astrattezza del quesito quando esso verta sulla liceità-legittimità di una specifica scelta gestionale, come la modifica di uno statuto di una fondazione partecipata, e non sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa.
Il Fatto
Il Comune di Camerano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per le Marche un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’ente è titolare di una fondazione di partecipazione di diritto privato, nella quale nomina quattro consiglieri su cinque. La fondazione, per ottenere l’iscrizione al RUNTS, ha proposto di modificare lo statuto che prevede, in caso di scioglimento o trasformazione, la devoluzione dei beni in favore del Comune, adeguandolo alle previsioni dell’art. 9 del d.lgs. n. 117/2017, che impone la destinazione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore. Il Comune chiedeva se la modifica statutaria, senza previsione di indennizzo, potesse configurare una diminuzione, anche solo potenziale, del proprio patrimonio, rilevante ai fini del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente verifica i requisiti di ammissibilità della richiesta di parere. Sul piano soggettivo, la legittimazione è attestata dalla provenienza della richiesta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente. Sul piano oggettivo, invece, la richiesta è dichiarata inammissibile per carenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite e della Sezione Autonomie.
La questione oggetto del quesito riguarda l’interpretazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 117/2017 in tema di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore. Tale norma attiene alla disciplina civilistica dell’organizzazione statutaria di questi enti ed è, pertanto, estranea alla materia della contabilità pubblica, intesa come l’insieme delle normative che disciplinano l’attività finanziaria e patrimoniale dell’ente che precede o segue gli interventi di settore. Il possibile effetto finanziario riflesso della modifica statutaria non basta a radicare la competenza consultiva della Corte, pena lo svuotamento del limite fissato dal legislatore.
La Corte rileva, inoltre, che nel caso di specie difetta anche il requisito di generalità e astrattezza del quesito. Non si verte su un interrogativo interpretativo di una norma, ma su una specifica scelta gestionale dell’ente: la liceità di una modifica statutaria di una fondazione partecipata. Tale carenza è di per sé assorbente e preclude l’esame nel merito, in quanto il parere non può configurarsi come una forma di compartecipazione all’attività di amministrazione attiva dell’ente. La natura concreta e gestionale del quesito e l’estraneità della materia dalla contabilità pubblica impongono, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della richiesta. Con il dispositivo, la Sezione dichiara l’inammissibilità del parere disponente la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del CAL.
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Nota della Redazione
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