Conto non presentato con il modello 21: improcedibilità senza condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 225 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di conto, la mancata osservanza delle modalità prescritte per la resa del conto giudiziale — segnatamente la compilazione senza l’utilizzo del previsto modello 21 e la mancata elencazione delle riscossioni mensili e dei riversamenti — non consente di ritenere assolto l’obbligo di rendicontazione da parte dell’agente contabile, con conseguente declaratoria di improcedibilità della resa del conto. La declaratoria di improcedibilità non può, tuttavia, essere accompagnata dalla condanna dell’agente contabile al riversamento delle somme qualora risulti dagli atti che l’ammontare dei diritti riscossi sia confluito direttamente sul conto corrente postale dell’ente, senza che sia stata fornita prova del contrario o di un diverso ammontare degli introiti.
Il Fatto
Con relazione depositata il 15 settembre 2025, il magistrato demandato a riferire in ordine al conto giudiziale avente ad oggetto i diritti di segreteria e i diritti fissi per il rilascio e il rinnovo delle carte d’identità da parte del comune di Forino per l’esercizio 2022, reputava improcedibile o comunque irregolare il conto sottoscritto dall’agente contabile. Veniva osservato che il conto era stato compilato senza utilizzare il previsto modello 21 e senza osservare quanto sancito dal D.P.R. n. 194/1996 e che l’ente non aveva fornito alla Corte dei conti i registri vidimati e numerati, la delibera comunale di determinazione dei diritti di segreteria, le reversali quietanzate dal tesoriere e i verbali delle verifiche di cassa, né la relazione degli organi di controllo interno di cui all’art. 139 c.g.c.
In subordine, il magistrato relatore domandava la condanna dell’agente contabile a riversare al Comune la differenza di 279,13 euro tra l’ammontare dei diritti che apparivano riscossi dal 21 dicembre 2021, pari a 434,13 euro, e l’unico riversamento effettuato di 155 euro. Nonostante la notifica della relazione d’irregolarità e del decreto di fissazione dell’udienza, nessuno scritto difensivo perveniva dal Comune o dall’agente contabile. La Procura regionale aderiva alle conclusioni della relazione e all’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa veniva discussa soltanto dalla Procura e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente accertato che, con determina del segretario generale e responsabile dell’area amministrativa dell’ente, era stata individuata la figura dell’agente contabile demandato alla gestione dei diritti di segreteria su atti anagrafici, stato civile e carte d’identità. Tale accertamento risultava dirimente per radicare la giurisdizione contabile sulla resa del conto.
Nel merito, la Corte ha rilevato che, quale conto di quella gestione per l’esercizio 2022, l’agente contabile aveva prodotto un modulo privo dell’indicazione di alcuna riscossione, richiamando esclusivamente un versamento di 155 euro effettuato il 30 novembre 2022. Dagli atti, tuttavia, emergeva la stampa di un elenco siglato dall’agente contabile con i numeri di tutte le carte d’identità cartacee rilasciate nel 2022, per un totale di 434,13 euro, e la produzione di settantatré bollettini di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ciascuno annotato con il numero della carta d’identità di riferimento.
La Sezione ha osservato che il modulo presentato non poteva considerarsi un conto, poiché, anche a prescindere dal mancato utilizzo del modello 21, non recava alcuna elencazione delle riscossioni mensili né dei correlativi riversamenti. Tale carenza rendeva il conto senz’altro improcedibile.
Tuttavia, la Corte ha escluso che alla declaratoria di improcedibilità potesse accompagnarsi la condanna dell’agente contabile al riversamento delle somme. L’ammontare di 434,13 euro risultava infatti confluito direttamente sul conto corrente postale dell’ente, mentre i 155 euro versati il 30 novembre 2022 — verosimilmente dallo stesso agente — sarebbero stati riferiti a quattro introiti in contanti e a diritti di segreteria su certificati anagrafici, senza che fosse stata fornita prova contraria o di un diverso ammontare di tali introiti. La declaratoria di improcedibilità ha, infine, escluso che vi fosse luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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