Esenzione IRPEF per i familiari superstiti delle vittime del dovere su ogni trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 192 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’esenzione IRPEF previsto dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che sia richiesta alcuna correlazione tra la pensione goduta e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. La natura del beneficio è esclusivamente soggettiva, nonché assistenziale e risarcitoria, e la sua estensione ai trattamenti pensionistici opera dall’1 gennaio 2017.
Il Fatto
La ricorrente, familiare superstite di una guardia particolare giurata deceduta e dichiarata vittima del dovere, aveva ottenuto il riconoscimento dello status e dei conseguenti benefici da parte del Ministero dell’Interno. Successivamente, aveva chiesto all’INPS di applicare al trattamento pensionistico in godimento il beneficio dell’esenzione IRPEF previsto per le vittime del terrorismo, esteso alle vittime del dovere dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016.
L’INPS, con nota del 16 giugno 2025, negava il beneficio sul rilievo che l’esenzione fosse dovuta solo per i trattamenti pensionistici erogati a causa degli eventi previsti dalle normative richiamate dalla disposizione. La ricorrente impugnava il diniego dinanzi alla Corte dei conti, deducendo la natura soggettiva del beneficio e richiamando il testo della norma e l’orientamento della Suprema Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e contabile citata, ritenendo che la controversia concerna il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla corretta quantificazione dell’importo erogato, e non l’applicazione della normativa tributaria, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico.
Ha poi escluso il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che l’Istituto è stato evocato in giudizio quale sostituto d’imposta ex art. 64 D.P.R. n. 600/1973 per l’accertamento del diritto all’esenzione e non per il rimborso delle ritenute già operate; in caso di accoglimento, l’INPS è tenuto a cessare in futuro le trattenute, in adempimento di un obbligo discendente direttamente dalla legge.
Nel merito, la Corte ha richiamato la sentenza della 1^ Sezione Centrale d’Appello n. 39/2025 che, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’equiparazione tra vittime del dovere, vittime della criminalità organizzata e del terrorismo è stata realizzata dal legislatore dall’1 gennaio 2017. L’esenzione IRPEF vale pertanto per la pensione goduta dalla persona riconosciuta vittima del dovere, nonché per i familiari superstiti, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha determinato il riconoscimento.
La Corte ha fondato la decisione sulla interpretazione letterale dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, rilevando che le norme richiamate dalla disposizione non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere e istituti come la speciale elargizione e l’assegno vitalizio. I richiami normativi operati sono quindi funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione, e non dei trattamenti pensionistici beneficiati, che la lettera della norma estende a tutti senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, accertando il diritto della ricorrente all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento quale soggetto equiparato a vittima del dovere, e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00.
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Nota della Redazione
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