Illegittima l’estensione erga omnes della sentenza della Consulta in materia di RIA ai dipendenti regionali siciliani (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 206 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva quando i trattamenti di quiescenza siano a totale o parziale carico dello Stato, dovendosi avere riguardo al petitum sostanziale rappresentato dalla riliquidazione del trattamento. La declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, riguardando una disposizione rivolta esclusivamente al personale del comparto Ministeri, non è invocabile dai dipendenti regionali per ottenere il riconoscimento di incrementi retributivi individuali di anzianità (RIA) oltre il periodo previsto. La disciplina della RIA introdotta dal legislatore siciliano costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva e, pur presentando un parallelismo con quella statale, non ha mai fatto rinvio ad essa.
Il Fatto
Un gruppo di ex dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza, ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico, con il ricalcolo della base pensionabile includente la retribuzione individuale di anzianità (RIA) per gli anni di servizio 1991, 1992 e 1993. A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno invocato l’efficacia estensiva della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che aveva dichiarato illegittima la norma di proroga del D.P.R. n. 44/1990 per il triennio in questione. Si sono costituiti il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato Regionale, eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando come la domanda, valutata secondo il criterio del petitum sostanziale, persegua la riliquidazione del trattamento di quiescenza, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, trattandosi di pensioni a carico dello Stato. Ha altresì escluso profili di nullità o inammissibilità del ricorso, reputando la domanda sufficientemente specificata.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la domanda infondata, richiamando l’orientamento della Sezione Calabria (sent. n. 82/2025). La sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale ha colpito una disposizione che prorogava l’efficacia del D.P.R. n. 44/1990, applicabile esclusivamente al comparto del personale dipendente dai Ministeri. Tale specificità settoriale impedisce di estrapolare un principio erga omnes invocabile da categorie non destinatarie della norma caducata.
La decisione ha valorizzato l’autonomia ordinamentale della Regione Siciliana, che, nell’esercizio della potestà esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, ha introdotto una specifica disciplina della RIA con le LL.RR. n. 11/1988 e n. 19/1991. Tale disciplina, che ha fissato al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al previgente sistema di classi e scatti, non ha mai operato un rinvio alla normativa statale, risultando solo tendenzialmente armonizzata. In forza di tale difformità, la Corte ha escluso che le statuizioni riguardanti il comparto ministeriale possano riverberarsi sulle posizioni pensionistiche regionali, confermando il proprio univoco orientamento (sentt. nn. 272, 273, 296, 301, 311, 312, 313 e 364 del 2025).
La novità e complessità delle questioni hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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