Rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali: esclusa la responsabilità erariale per errore materiale nel mandato di pagamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 183 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale, l’errore materiale commesso dagli uffici nella predisposizione del mandato di pagamento, che determina un versamento tardivo di una somma comunque dovuta, integra un’evenienza accidentale ed estranea alla sfera di competenza di amministratori e funzionari. Tale circostanza esclude il carattere antigiuridico della condotta e il nesso causale con il danno, nonché la sussistenza della colpa grave, rendendo irrilevante la questione del dies a quo della prescrizione. Il diritto dell’amministrazione di costituirsi in giudizio per resistere a un decreto ingiuntivo non può essere oggetto di azione di responsabilità, a meno che la difesa non sia temeraria.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno erariale nei confronti di componenti della Giunta regionale e di dipendenti. La contestazione riguardava l’indebito riconoscimento del beneficio della tutela legale a favore di una dipendente, con conseguente rimborso delle spese processuali. A seguito di due procedimenti penali conclusisi favorevolmente, la dipendente aveva ottenuto il gradimento della Giunta per la scelta di due legali e, successivamente, la liquidazione dei relativi onorari.
Un errore materiale nella predisposizione del mandato aveva portato al pagamento di una somma irrisoria (euro 121,78) invece dell’importo dovuto (euro 121.788,00). Dopo un’opposizione della Regione, il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo e la Regione aveva provveduto al pagamento nel 2022. La Procura contestava il danno per la sorte capitale e per le spese di lite, imputando la prima voce agli amministratori e ai funzionari che avevano adottato gli atti, e la seconda alla legale che aveva consigliato di opporsi al decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato la contumacia di due appellati non costituiti e ha trattato congiuntamente i motivi di appello della Procura, rilevandone l’infondatezza. L’elemento centrale della vicenda è stato individuato nell’errore materiale commesso dal Servizio finanziario nella predisposizione del mandato di pagamento. Tale circostanza, del tutto fortuita e involontaria, è stata ritenuta estranea alla sfera di competenza degli amministratori e dei funzionari, avendo dato luogo a un iter amministrativo complesso e a un pagamento tardivo di una somma che era comunque dovuta in base alla sequenza dei provvedimenti amministrativi legittimamente adottati.
La Corte ha evidenziato come la normativa all’epoca vigente, ossia l’art. 285 del regolamento regionale n. 1/2002, non prevedesse un obbligo di parere di congruità sulle parcelle, né limiti di spesa per il rimborso delle spese legali. Tali obblighi sono stati introdotti solo successivamente con il regolamento regionale n. 13/2014, i cui effetti non possono estendersi retroattivamente a fattispecie pregresse. La deliberazione della Giunta, essendo un atto amministrativo valido ed efficace, non poteva essere considerata fonte di un danno ingiusto.
La mancanza del carattere antigiuridico della condotta ha comportato l’assenza del nesso causale tra l’operato degli agenti e il danno, in quanto l’azione era volta a determinare il pagamento di una somma dovuta. L’errore successivo nell’esecuzione della sequenza amministrativa non ha fatto venir meno questo principio, rendendo non rilevante la questione della prescrizione dell’azione, come invece sostenuto dalla Procura.
Quanto alla seconda voce di danno, la Corte ha precisato che il diritto dell’amministrazione di costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni non può essere oggetto di un’azione di responsabilità, se sussiste un fumus su un possibile esito incerto della controversia. Una responsabilità per le spese legali potrebbe configurarsi solo in caso di lite temeraria, evenienza non ricorrente nel caso di specie e non evocata dalla Procura. La Corte ha quindi respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando la Regione alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.