L’omessa parificazione non osta al giudizio di conto se il conto è irregolare per carenze formali e sostanziali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 226 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa parificazione del conto giudiziale non costituisce ragione ostativa all’esame dello stesso da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ferma restando la possibilità di valutare l’incidenza delle relative ragioni sulla regolarità della gestione. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., dovendo le gestioni essere organizzate in modo che i risultati dell’attività gestoria siano ricollegabili con certezza alle scritture contabili. L’assenza di ammanchi non esclude l’accertamento dell’irregolarità del conto carente dei presupposti di chiarezza e intellegibilità richiesti dalla legge. La documentazione integrativa che muta sostanzialmente le risultanze del conto presentato non consente al giudice di pronunciarsi su un “nuovo” conto giudiziale.
Il Fatto
Il magistrato istruttore del conto giudiziale presentato dal Comune di Caorle, agente contabile per la riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime turistiche per l’esercizio 2022, rilevava plurimi profili di incompletezza documentale e difformità tra il conto, la Relazione integrativa e le scritture contabili dell’ente. Il conto era stato trasmesso tardivamente e la Regione Veneto aveva rifiutato la parifica per le gravi carenze riscontrate, rimettendo gli atti alla Sezione giurisdizionale.
L’agente contabile depositava memoria difensiva allegando un prospetto correttivo e integrativo dei dati, chiedendo dichiararsi la regolarità del conto e il discarico, evidenziando l’assenza di ammanchi e pregiudizi patrimoniali per gli enti coinvolti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato che la mancata parificazione non impedisce l’esame del conto, richiamando il proprio precedente (Corte dei conti, Sez. Veneto n. 285/2025), ove l’agente contabile abbia comunque compilato e trasmesso il conto all’Amministrazione. Nel caso di specie, il rifiuto di parifica da parte della Regione rafforzava l’esigenza di verifica giurisdizionale.
La funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento della regolarità dei conti di chi ha maneggio di denaro pubblico, per verificare il corretto utilizzo delle risorse. La Sezione ha ribadito che i risultati della gestione devono essere ricollegabili in modo certo con le scritture dell’ente e che il conto deve essere idoneo a rappresentare compiutamente i fatti di gestione, secondo il principio positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare agli obblighi di rendicontazione.
Le carenze del conto, riconosciute dallo stesso agente contabile, sono emerse solo grazie alla documentazione integrativa depositata in giudizio, che ha sostanzialmente modificato le risultanze originarie, configurando un conto diverso. La documentazione prodotta ex novo non può integrare un conto che difetta di intellegibilità e completezza, né consente al Collegio di pronunciarsi su un “nuovo” conto non oggetto del giudizio.
L’assenza di ammanchi non è sufficiente a escludere l’irregolarità del conto, attesa la violazione degli obblighi di chiarezza e completezza della rappresentazione contabile. Il Collegio ha pertanto dichiarato il conto irregolare, non ammettendo l’agente a discarico, con compensazione delle spese per la natura del procedimento.
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Nota della Redazione
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