Sviamento di finanziamento pubblico e responsabilità erariale del beneficiario e del consulente (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 77 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sul privato beneficiario di un finanziamento pubblico che, con le proprie scelte, incida negativamente sul programma approvato dall’amministrazione, determinando uno sviamento del finanziamento dalle finalità pubbliche cui era preordinato. La giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del soggetto non beneficiario, come il consulente, che abbia prestato un’attività sostitutiva o integrativa dell’istruttoria della P.A. erogante, con efficacia causale determinante per l’indebito conseguimento del finanziamento. Il danno erariale da finanziamento pubblico può configurarsi come danno genetico, quando l’impresa ottiene il finanziamento dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso, o come danno funzionale, quando si realizzi la distrazione dei fondi dagli scopi per cui erano stati concessi. L’antigiuridicità della condotta è svincolata dal provvedimento di revoca, rilevante sul piano civilistico ma non necessariamente su quello della responsabilità contabile. Il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, è compatibile con la responsabilità erariale e richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. L’azione di responsabilità è esperibile sino all’integrale risarcimento del credito, non essendo impedita dall’esistenza di un accordo di rateizzazione o di un titolo esecutivo già costituito dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio una imprenditrice, titolare di impresa individuale, e la sua consulente, per sentirle condannare in solido al pagamento di circa quindicimila euro, quale danno erariale derivante dall’indebita percezione e dallo sviamento di un finanziamento pubblico concesso dalla Regione Toscana a valere sul fondo POR FESR 2014-2020, Azione 3.5.1, per la creazione di impresa femminile. L’impresa, costituita a giugno 2020, presentava la domanda di finanziamento il mese successivo per l’acquisto di arredi e lavori all’impianto elettrico, allegando un preventivo rivelatosi artefatto. Ottenuto l’anticipo di circa diciannovemila euro, l’impresa cessava l’attività appena otto giorni dopo l’ammissione al beneficio, senza realizzare né rendicontare l’investimento.
La Regione revocava quindi il contributo e la beneficiaria avviava una procedura di rateizzazione del debito tramite l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. La consulente, rimasta contumace, era descritta come dominus di un sistema fraudolento, avendo gestito le pratiche di finanziamento di più imprese collegate, contraffatto preventivi di spesa e intrattenuto rapporti con l’amministrazione anche dopo la cessazione dell’attività. La convenuta costituita eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’improcedibilità per intervenuta rateizzazione e chiedeva, nel merito, la riduzione della propria quota di responsabilità, attribuendo alla consulente il ruolo preponderante nella vicenda.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia della consulente, ritualmente citata ma non costituita. Ha quindi esaminato l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla beneficiaria, fondata sull’esistenza di una cartella esattoriale rateizzata. Il Collegio, richiamando il proprio precedente n. 31/2025 e la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il giudizio di responsabilità non trova ostacoli quando l’amministrazione abbia già attivato autonome azioni di recupero, essendo l’azione risarcitoria esperibile sino all’integrale ristoro del danno. In assenza di un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, la rateizzazione non paralizza l’azione contabile, che resta finalizzata all’accertamento della responsabilità personale.
Quanto alla giurisdizione, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 14436/2018, secondo cui il rapporto di servizio si instaura quando il privato beneficiario incida negativamente sul programma della P.A., determinando uno sviamento delle finalità perseguite. Tale rapporto sussiste anche per il consulente che, pur estraneo alla compagine della società percettrice e privo di diretto rapporto con l’ente, si sia inserito con efficacia causale determinante nell’iter di concessione del contributo, svolgendo attività sostitutiva o integrativa dell’istruttoria dell’amministrazione.
Nel merito, la Sezione ha distinto il danno genetico, perfezionato nel momento dell’indebita erogazione per falsa dichiarazione dei requisiti, dal danno funzionale, realizzato con la distrazione dei fondi dagli scopi istituzionali. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la configurabilità del danno genetico per mancata prova dell’insussistenza dei requisiti al momento della domanda, ma ha ravvisato il danno funzionale nella mancata realizzazione dell’attività economica finanziata e nella omessa rendicontazione delle spese, sintomo dello sviamento delle risorse.
La responsabilità è stata affermata a titolo di dolo, ex art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, valorizzando per la beneficiaria la consapevolezza della mancata realizzazione del progetto, la cessazione dell’attività dopo otto giorni dall’ammissione e il consenso alla contraffazione dei preventivi; per la consulente, la gestione fraudolenta della pratica, la contraffazione documentale e l’interlocuzione con l’amministrazione dopo la cessazione dell’impresa. La Corte ha infine escluso l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1/2026, proprio in ragione della natura dolosa della condotta, e ha condannato le convenute in solido al pagamento del residuo importo, pari a euro 12.425,59, oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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