Esclusa la colpa grave dei dirigenti per il lavoro flessibile in attuazione di programmazioni politiche (Corte dei Conti Sez. I App. n. 179 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per il c.d. danno comunitario, la soccombenza dell’amministrazione nel giudizio civile instaurato dal lavoratore per l’abusiva reiterazione di contratti a termine non determina automaticamente la responsabilità erariale dei dirigenti che hanno sottoscritto i contratti. L’illegittimità degli atti costituisce solo un sintomo della dannosità per l’erario, non potendosi ammettere alcun automatismo tra quella e i riflessi erariali delle condotte. La colpa grave deve essere valutata in concreto, contestualizzando la condotta: essa è esclusa quando le iniziative assunzionali si inseriscono in un quadro normativo complesso e di non lineare interpretazione e in attuazione di scelte organizzative e programmazioni assunte dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. La valutazione ex ante del comportamento del dirigente deve tener conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, ai sensi della l. n. 1/2026, applicabile anche ai giudizi pendenti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo aveva convenuto in giudizio due dirigenti della Provincia di Pescara, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale indiretto di € 16.860,00. Il danno derivava dalla soccombenza dell’ente nel giudizio civile promosso da un lavoratore, che aveva ottenuto il risarcimento per l’abusivo utilizzo di forme di lavoro flessibile: dapprima due contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, un contratto a tempo determinato con proroga, per un arco temporale complessivo dal 2002 al 2010.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente il requisito della colpa grave in capo ai dirigenti. Avverso tale sentenza proponeva appello la Procura regionale, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, e chiedendo il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati, pur riconoscendo la sussistenza di “plurime anomalie strutturali” dell’atto di appello, sia per la parziale modificazione della causa petendi sia per la richiesta di rinvio al primo giudice, formulata in assenza dei presupposti tassativi di cui all’art. 199 c.g.c. Richiamando il criterio dell’interpretazione utile degli atti processuali, imposto anche dall’art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, il Collegio ha ritenuto che l’atto di gravame fosse comunque idoneo a investire il giudice della cognizione di merito, non essendo ravvisabili preclusioni rilevabili d’ufficio.
Nel merito, la Corte ha escluso la configurabilità della colpa grave in capo al primo dirigente. L’assunzione mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa risultava adottata in esecuzione di un Progetto Straordinario di lavoratori socialmente utili, approvato con delibera della Giunta provinciale e coerente con la normativa speciale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 81/2000, in attesa dei fondi per la stabilizzazione del personale trasferito dalla Regione. In tale contesto, la stipulazione dei contratti costituiva attuazione di scelte programmatorie dell’ente e non poteva configurare una condotta connotata da negligenza inescusabile.
Quanto al secondo dirigente, la Corte ha rilevato che la stipulazione del contratto a tempo determinato si inscriveva in un percorso di pre-stabilizzazione del personale precario, previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e 2008 e deliberato dalla Giunta provinciale, previa intesa sindacale. La verifica della reale qualificabilità della precedente attività di collaborazione, che la Procura riteneva doverosa, esulava dalle competenze del dirigente, essendo i lavoratori selezionati all’esito di avvisi pubblici deliberati dagli organi di indirizzo. La Corte ha inoltre valorizzato il contesto normativo “t tutt’altro che agevole”, caratterizzato dal complesso intreccio tra la disciplina del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001, e la circostanza che la quantificazione del danno era emersa solo dopo un percorso giudiziario articolato in quattro gradi di giudizio.
Richiamando i propri precedenti (sentt. nn. 244, 245, 246, 247 e 248 del 2024), la Sezione ha ribadito che non può ammettersi “alcun automatismo” tra l’illegittimità degli atti e i riflessi erariali delle condotte. La valutazione della colpa grave, anche alla luce della nozione specificata dalla l. n. 1/2026, che impone di considerare il grado di chiarezza e precisione delle norme violate e l’inescusabilità dell’inosservanza, deve essere condotta ex ante e in concreto. Nel caso di specie, la pur riconoscibile connotazione abusiva della reiterazione dei contratti non integrava gli estremi della colpa grave, essendo le condotte dei dirigenti inserite in un alveo di scelte politiche e amministrative legittimamente programmate. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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