La perequazione delle pensioni come misura non tributaria e ragionevole (Corte dei Conti Sez. I App. n. 171 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina che limita la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato non contrasta con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.: la garanzia di adeguatezza non implica un rigido parallelismo tra la tutela prevista per la pensione e quella retributiva, né impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, purché la scelta legislativa superi uno scrutinio di non irragionevolezza alla luce del quadro economico-finanziario. Il principale indicatore di ragionevolezza è la considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo. Le misure di contenimento della perequazione non hanno natura tributaria, trattandosi di mere limitazioni alla dinamica rivalutativa che non incidono sul quantum già percepito e non comportano decurtazione patrimoniale. La reiterazione nel tempo di tali misure non ne determina l’illegittimità, salvo che si traduca in una paralisi totale o in una sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti pubblici del Comparto difesa e sicurezza, titolari di pensione superiore a quattro volte il minimo INPS, diffidavano l’Istituto a disapplicare la disciplina sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici introdotta dalla legge n. 197/2022, a integrare le rate bloccate e a restituire gli arretrati. La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna rigettava il ricorso, ritenendo la normativa conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Gli interessati proponevano appello deducendo la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e la natura di prestazione patrimoniale imposta della misura, chiedendo anche la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su questioni analoghe. Successivamente, depositavano istanza di cessazione della materia del contendere, evidenziando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 167/2025, aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse ad appellare manifestata dalla parte, ma, poiché l’INPS ha insistito per il rigetto nel merito, esamina le censure richiamando la recente giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale n. 167/2025, riprendendo la sentenza n. 19/2025, ha ricostruito la natura tecnica della perequazione automatica, volta a garantire l’adeguatezza dei trattamenti a fronte dell’inflazione, senza che da ciò discenda un vincolo costituzionale all’adeguamento annuale di tutte le pensioni.
La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa, poiché la disposizione dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 salvaguarda l’integrale rivalutazione dei trattamenti più modesti e adotta una progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escludere alcuna pensione dalla rivalutazione. Ha inoltre valorizzato le giustificazioni economico-finanziarie emergenti dalle relazioni di accompagnamento alla manovra di bilancio.
Quanto alla pretesa natura tributaria della misura, il Collegio richiama l’esclusione già operata dalle sentenze n. 173/2016 e 70/2015: le limitazioni alla perequazione comportano un mero risparmio di spesa e non una decurtazione patrimoniale, tanto più che il trattamento già percepito viene comunque incrementato, sia pure in misura ridotta, con conseguente insussistenza del primo elemento della fattispecie tributaria. Nessuna disparità sussiste tra categorie di lavoratori, attesa l’applicabilità del meccanismo ai trattamenti complessivamente corrisposti, e le situazioni di pensionati e lavoratori attivi non sono comparabili.
Con riferimento alla reiterazione delle misure, la Corte costituzionale ha precisato che solo la totale paralisi o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost., risultando invece legittima una ridotta perequazione dei trattamenti più elevati. Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio rigetta l’appello e conferma la sentenza gravata, compensando le spese di lite ex art. 31, comma 3, c.g.c. in ragione della pendenza delle questioni costituzionali.
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Nota della Redazione
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