Responsabilità per omessa custodia di impianti sportivi: risponde solo chi ha poteri gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 252 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da mancata utilizzazione, gestione e custodia di opere pubbliche, l’inerzia degli amministratori locali configura responsabilità amministrativa per colpa grave solo in capo a coloro che, in virtù dell’ufficio rivestito o della delega ricevuta, siano titolari di specifici poteri-doveri di attivazione, esclusa ogni forma di responsabilità di posizione. L’appartenenza all’organo collegiale non è di per sé sufficiente, salvo che si verta in ipotesi di deliberazione dannosa. La nullità degli atti istruttori, ai sensi dell’art. 51, comma 3, c.g.c., per carenza di una notizia di danno specifica e concreta, si estende all’atto di citazione limitatamente al capo di domanda relativo al filone non coperto dalla notizia stessa. Su tale base, la nullità è limitata al solo capo di domanda relativo al filone non coperto dalla notizia stessa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio tredici amministratori pro tempore del Comune di Cariati e un funzionario tecnico della Provincia di Cosenza per il risarcimento del danno erariale, quantificato in complessivi euro 269.607,13, derivante dalla mancata utilizzazione, gestione e custodia di un complesso sportivo realizzato con risorse pubbliche e versante in stato di abbandono e degrado, come accertato dalla Guardia di Finanza. L’azione si fondava su plurimi interventi edilizi finanziati con fondi pubblici, distinti per committenza (Provincia e Comune) e per impresa esecutrice.
La contestazione mossa agli amministratori comunali concerneva l’omissione di ogni intervento utile a garantire l’utilizzabilità, la gestione e la custodia delle strutture, qualificata come illecito permanente. Al funzionario provinciale, subentrato a lavori ultimati, si contestava la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, ritenuto difforme dallo stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente accolto l’eccezione di nullità degli atti istruttori per carenza di una notizia di danno specifica e concreta, ai sensi dell’art. 51 c.g.c. La notizia originaria, costituita da articoli di stampa del 2015, concerneva esclusivamente il campo da calcio a undici, mentre l’estensione dell’accertamento ai lavori comunali per il campo a cinque e i campi da tennis è stata ritenuta di carattere esplorativo. La nullità degli atti istruttori e dell’atto di citazione è stata dichiarata limitatamente a tale capo di domanda, definendo in rito il giudizio nei confronti dei convenuti cessati dalla carica prima della consegna degli impianti provinciali.
Sul merito del capo residuo, la Corte ha escluso l’applicabilità della tipizzazione della colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026, trattandosi di contestazioni fondate su condotte omissive e non su provvedimenti illegittimi. Ha quindi valorizzato le elaborazioni giurisprudenziali antecedenti, ravvisando la colpa grave nell’evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio. È stato respinto il dolo eventuale per l’assenza di prove sulla consapevole accettazione del pregiudizio, riqualificando la condotta come gravemente colposa.
Quanto all’accertamento della responsabilità, la Corte ha evidenziato il carattere personale della responsabilità amministrativa, escludendo qualsivoglia imputazione fondata sulla mera appartenenza all’organo di governo. La condotta omissiva è stata ritenuta ascrivibile solo al sindaco, al vicesindaco e all’assessore con delega ai lavori pubblici, quali titolari di specifici poteri-doveri di attivazione. Gli assessori con deleghe estranee alla materia sono stati prosciolti, non essendo emersa alcuna deliberazione dannosa alla quale avessero concorso con il proprio voto.
La domanda nei confronti del funzionario provinciale è stata rigettata nel merito. La Corte ha accertato che il certificato di regolare esecuzione da lui sottoscritto aveva natura di mera attestazione contabile e che le opere non realizzate coincidevano con quelle espunte dal contratto, sicché nessuna violazione manifesta è stata ravvisata, difettando in radice anche il nesso causale.
Il danno, quantificato in euro 97.536,13, è stato ridotto del settanta per cento per la quota causalmente ascrivibile all’apparato tecnico-gestionale del Comune e della Provincia, soggetti non evocati in giudizio, e ripartito tra i condannati in proporzione all’intensità dei poteri di vigilanza. La Corte ha quindi applicato la disciplina del novellato art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, che rende doveroso l’esercizio del potere riduttivo, con il limite del trenta per cento del pregiudizio accertato, trattandosi di responsabilità colposa e non essendo stati allegati i dati retributivi. Le quote finali di condanna sono state determinate in euro 17.556,50 per il sindaco e in euro 5.852,17 per ciascuno degli altri due convenuti.
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Nota della Redazione
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