L’omessa rendicontazione del finanziamento regionale configura dolo e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 292 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della rendicontazione finale della spesa, entro il termine previsto dal bando, integra gli estremi del dolo e configura un danno erariale, consistente nell’importo del finanziamento non restituito. Il rapporto di servizio sussiste in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta. L’omessa rendicontazione non può essere sanata in via postuma e comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio di necessaria documentazione della spesa. In presenza di dolo e di illecito arricchimento, non residuano margini per l’esercizio del potere riduttivo. L’avvenuta ammissione del credito al passivo della procedura concorsuale non preclude l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, fermo il divieto di bis in idem risarcitorio.
Il Fatto
La Procura contabile ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa individuale, già beneficiario di un finanziamento regionale concesso dalla società finanziaria della Regione, per sentirne accertare la responsabilità erariale. Il finanziamento, erogato a valere sulla normativa regionale per il sostegno alle imprese nei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture, non era stato seguito dalla prescritta rendicontazione finale della spesa entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del progetto, come previsto dal bando.
A causa di tale omissione, la società finanziaria aveva revocato l’agevolazione e intimato la restituzione delle somme erogate, in parte già restituite. Il beneficiario, successivamente, aveva richiesto l’apertura di una procedura di liquidazione controllata. La Procura ha pertanto citato in giudizio il soggetto in proprio e in persona del liquidatore, per il recupero della somma residua, contestando la sussistenza del dolo o, in subordine, della colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del liquidatore della procedura di liquidazione controllata, regolarmente notificato ma non costituito. Nel merito, ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. In primo luogo, è stata ritenuta pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo al privato percettore di contributi pubblici, in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale.
Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha evidenziato come la mancata presentazione della rendicontazione finale abbia determinato la revoca dell’agevolazione e l’inutilità dell’erogazione pubblica, non essendo stato perseguito lo scopo pubblicistico sotteso al finanziamento. Tale omissione, ha precisato il Collegio, non è sanabile in via postuma e comprova la dannosità della condotta, in applicazione del principio di necessaria documentazione della spesa e dell’obbligo di redde rationem. La Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza dell’Unione in materia di fondi pubblici, applicabili anche a fondi statali o regionali, e la giurisprudenza contabile che qualifica l’irregolarità come violazione di una disposizione che possa pregiudicare il bilancio pubblico.
In relazione all’elemento soggettivo, il Collegio ha configurato la condotta del convenuto in termini di dolo, ritenendo evidente che l’omessa rendicontazione fosse diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno alle attività commerciali. Non sono state accolte le difese del convenuto circa le sopravvenute difficoltà finanziarie dell’impresa e l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Sul punto, la Corte ha ribadito che la mera insinuazione del credito nel passivo della procedura concorsuale non preclude l’esperibilità dell’azione di responsabilità, essendo le due azioni indipendenti e dovendosi solo evitare una duplicazione risarcitoria.
In conclusione, la Corte ha accolto la domanda di condanna proposta in via principale nei confronti del convenuto in proprio, per l’importo residuo del finanziamento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, escludendo ogni esercizio del potere riduttivo in ragione della natura dolosa dell’illecito e dell’arricchimento conseguito. Le spese di giudizio sono state poste a carico del soccombente in favore dell’erario.
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Nota della Redazione
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