Aggravamento dell’infermità e ascrizione tabellare retroattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 274 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, l’ascrizione dell’aggravamento di un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio può essere retrodatata a un’epoca antecedente a quella dell’accertamento medico-legale, quando la documentazione clinica disponibile dimostri la sussistenza dei relativi presupposti. La mancata obiettivazione neurologica della sintomatologia in epoca precedente non è decisiva, ove i certificati e i verbali prodotti attestino la persistenza e la stabilizzazione del quadro clinico. Il giudice contabile può riconoscere il diritto al trattamento pensionistico dalla data della domanda di aggravamento, senza che rilevi l’eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, qualora la presentazione del ricorso giurisdizionale abbia interrotto il termine prescrizionale.
Il Fatto
La controversia trae origine da un trauma cranico commotivo subito dal ricorrente durante il servizio militare di leva, riconosciuto dipendente da causa di servizio e indennizzato solo nel 2009 con pensione privilegiata di 8° categoria, a far data dal 01.04.2009. L’interessato aveva presentato plurime istanze di aggravamento sin dagli anni ’80, tutte respinte dall’Amministrazione, e impugnava i relativi decreti dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico sin dal congedo.
Dopo il rigetto delle originarie domande e l’accoglimento dell’appello, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello rinviava gli atti al giudice di primo grado in diversa composizione monocratica. Nel giudizio di riassunzione, il ricorrente insisteva per la retrodatazione dell’ascrizione tabellare, sostenendo che la sindrome post-commotiva si fosse manifestata sin da epoca immediatamente successiva all’incidente del 1985, mentre il Ministero della Difesa eccepiva la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria a decorrere dal 24.11.2000, data della domanda di aggravamento. La decisione si fonda sulla valutazione della documentazione clinica prodotta, ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’ascrizione tabellare in epoca antecedente al 2009.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Giudice l’ha respinta rilevando che, sull’istanza di aggravamento presentata dal ricorrente, l’Amministrazione si era pronunciata solo con decreto del 2017, e che la presentazione del ricorso giurisdizionale aveva interrotto il termine prescrizionale. L’eccezione è stata considerata priva di fondamento in quanto il diritto alla pensione era già stato cristallizzato con la domanda e l’inerzia dell’Amministrazione non poteva riverberarsi in danno del richiedente.
In ordine alle spese di lite, il Giudice ha disposto la compensazione, considerando il parziale accoglimento della pretesa e la natura della questione trattata, che aveva richiesto molteplici approfondimenti istruttori. La sentenza, pertanto, riconosce il diritto del ricorrente ai ratei arretrati maturati dalla data del 24.11.2000, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite.
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Nota della Redazione
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