Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione del difensore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 117 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 del codice di giustizia contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera reiterata assenza processuale della parte appellante, senza che rilevi la costituzione dell’appellato o l’eccezione di improcedibilità per difetto di notificazione del decreto di fissazione d’udienza. In caso di pronuncia in rito, le spese di lite restano a carico di ciascuna parte, con conseguente statuizione di nulla sulle spese.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio pensionistico instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, che ha definito il ricorso con sentenza di rigetto, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Il soccombente ha proposto appello dinanzi alla Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della legge n. 724/1994 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 335/1995, in relazione al trattamento dell’indennità integrativa speciale; con il secondo motivo, ha censurato la statuizione sulle spese, invocando la compensazione per il mutamento giurisprudenziale della materia.
L’INPS si è costituito in giudizio, eccependo l’improcedibilità del gravame per difetto di notificazione del decreto di fissazione d’udienza e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il difensore dell’appellante non era comparso; il Presidente, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 17 giugno 2026, della quale la segreteria ha dato comunicazione all’appellante.
Anche all’udienza di rinvio, il difensore dell’appellante non è comparso. Il Collegio ha pertanto applicato la disciplina dell’art. 196 c.g.c., che configura un meccanismo processuale a carattere sanzionatorio: la prima assenza determina un rinvio d’ufficio, mentre la reiterata mancata comparizione alla successiva udienza comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello, rilevabile anche d’ufficio.
La pronuncia del Collegio non ha esaminato il merito delle censure dedotte dall’appellante né l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’INPS con riferimento alla notificazione del decreto di fissazione d’udienza, atteso che la fattispecie processuale integra i presupposti per la declaratoria ex art. 196 c.g.c.
In ragione della natura in rito della pronuncia, il Collegio ha disposto il nulla sulle spese, senza applicare il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione conferma la sentenza impugnata, con efficacia di giudicato derivante dalla definizione del giudizio di appello in rito.
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Nota della Redazione
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