Incremento del montante contributivo per il personale escluso dall’ausiliaria: la base imponibile è quella degli ultimi 12 mesi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 233 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incremento del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, spettante al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate escluso dall’istituto dell’ausiliaria e cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, deve essere calcolato applicando il moltiplicatore di 5 alla base imponibile dell’ultimo anno di servizio, intendendosi per tale la retribuzione dei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto. L’operazione deve essere effettuata sul montante contributivo annuo già rivalutato, e non già sommando al montante complessivo il quintuplo della retribuzione imponibile dell’ultimo anno, evitando una duplicazione (o plurima valorizzazione) della medesima base retributiva. L’interpretazione che comporti una valorizzazione dell’ultima retribuzione per sette volte si pone in aperto contrasto con il dato normativo. La corretta applicazione della disciplina è questione di diritto che il giudice contabile verifica sulla base del foglio di calcolo della pensione.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio il 1° settembre 2022 per raggiungimento del limite di età ordinamentale, aveva richiesto all’INPS il ricalcolo della propria pensione con applicazione dell’incremento figurativo del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, asserendo che tale beneficio non risultava correttamente inserito nel Mod. 5007. L’ente previdenziale, rimasto silente, veniva convenuto in giudizio innanzi alla Corte dei Conti. Il ricorrente domandava anche la riliquidazione della pensione con l’aliquota dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e gli arretrati. Nel corso del giudizio, l’INPS provvedeva alla richiesta riliquidazione, sicché le parti chiedevano congiuntamente la cessazione della materia del contendere sul primo capo, mentre restava controversa la corretta applicazione del moltiplicatore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla prima domanda, avendo l’INPS provveduto alla riliquidazione della pensione con gli arretrati a far data dal maggio 2026.
Quanto alla seconda domanda, il Giudice ha escluso che il ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età, non rientri nella platea dei beneficiari dell’incremento di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. Il thema decidendum è invece individuato nelle modalità di applicazione dell’incremento del montante contributivo, pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo.
Dall’esame del foglio di calcolo della pensione, la Corte ha osservato che l’INPS aveva regolarmente incrementato il montante contributivo, applicando il moltiplicatore sulla base imponibile dell’ultimo anno, inteso come il periodo di dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio. La tesi del ricorrente, che computava la base imponibile “annualizzando” l’ultima retribuzione mensile, è stata respinta: la norma non giustifica tale interpretazione poiché per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dell’intero periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 1° settembre 2022.
La Corte ha aderito alla recente pronuncia della stessa Sezione (sent. n. 78/2026), rilevando che il montante contributivo complessivo già include la contribuzione dell’ultimo anno di servizio. Operare l’incremento sul montante già comprensivo della base imponibile annuale e poi sommare il quintuplo della retribuzione imponibile condurrebbe a valorizzare indebitamente per sette volte la retribuzione dell’ultimo anno di servizio, in contrasto con il dato normativo e con la finalità dell’istituto, che è quella di compensare il mancato accesso all’ausiliaria.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con riferimento alla seconda domanda e le spese di lite sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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