Rendicontazione cumulativa tra agenti contabili e configurabilità di mera irregolarità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 37 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rendicontazione cumulativa di più agenti contabili, che non consente di distinguere le singole gestioni, inficia la regolarità del conto giudiziale, il quale deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione propria di ciascun agente. Tale modalità di gestione, pur rispettosa dell’autonomia organizzativa dell’ente, costituisce una irregolarità formale che non determina di per sé un addebito a carico degli agenti, ove non emergano ammanchi o perdite in danno dell’amministrazione. La responsabilità solidale degli agenti contabili rappresenta un’ipotesi eccezionale rispetto al sistema della responsabilità contabile, fondata su un’effettiva gestione congiunta e non sulla sola qualifica formale di agente principale o subagente.
Il Fatto
Il giudizio di conto concerneva i conti giudiziali presentati da tre agenti contabili di un Comune, i quali avevano congiuntamente effettuato le operazioni di riscossione e riversamento di tributi locali, come la COSAP temporanea e la TARI giornaliera, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021. Sebbene il provvedimento di nomina designasse uno di loro come agente principale e gli altri due come sostituti, i conti erano stati sottoscritti da tutti e tre e la gestione era stata svolta in modo coordinato, anche per garantire continuità e sicurezza del servizio.
Il magistrato istruttore, pur avendo verificato la correttezza dei movimenti in dare e in avere e l’integrale riversamento delle somme, rilevava l’impossibilità di distinguere le rispettive gestioni, proponendo la declaratoria di mera irregolarità dei conti senza addebito. La difesa dell’agente principale, costituitasi in giudizio, chiedeva la conformità a tale proposta, evidenziando l’insussistenza di danni e la natura delle criticità organizzative riconducibili alle scelte dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto ricostruito i flussi finanziari delle gestioni, evidenziando come, per l’esercizio 2020, le somme incassate fossero state versate in tesoreria tramite quietanze firmate separatamente da due degli agenti, mentre per l’esercizio 2021 il versamento era avvenuto con un’unica quietanza. Ha quindi sottolineato che le quietanze di alcuni mesi rappresentavano la somma di importi incassati da agenti diversi, senza alcuna distinzione tra loro, e che una quietanza non riportava il nominativo del versante. Questi elementi dimostravano una cogestione contabile che, di fatto, contraddiceva la qualifica formale di agente principale e subagenti risultante dalla determina di nomina.
Richiamando l’articolo 140 c.g.c., la Corte ha affermato che il conto giudiziale deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione propria dell’agente e che l’impossibilità di attribuire a ciascuno la gestione di propria competenza inficia la regolarità stessa dei conti depositati. In giurisprudenza, la rendicontazione cumulativa non permette di individuare la gestione specifica di ciascun contabile e costituisce un’irregolarità, atteso che ogni agente risponde della propria gestione.
La Corte ha tuttavia precisato che, nel caso in esame, non risultavano ammanchi o perdite in danno dell’amministrazione e che le somme riscosse erano state interamente riversate. La responsabilità solidale degli agenti, pur potendo configurarsi in caso di gestione congiunta, non poteva fondare un addebito in assenza di un danno erariale. Alla luce di ciò, la gestione è stata considerata irregolare solo sotto il profilo formale, ma non ha comportato alcuna conseguenza patrimoniale a carico degli agenti contabili.
La decisione ha infine compensato le spese di giudizio, ravvisando l’irregolarità meramente formale e la novità della questione per la giurisprudenza della Sezione, e ha disposto che il provvedimento di nomina venga modificato per evitare future commistioni gestionali.
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Nota della Redazione
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