Conto giudiziale: è improcedibile se la parifica è sottoscritta dallo stesso agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 227 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il conto giudiziale la cui parifica sia stata sottoscritta dallo stesso agente contabile che ha reso il conto. La sottoscrizione del sindaco apposta sul conto non equivale a parifica, che costituisce atto distinto e autonomo, funzionale al controllo interno sulla corrispondenza del conto con le scritture contabili dell’ente. L’assenza di tale controllo, per la commistione tra soggetto gestore e soggetto controllante, determina l’improcedibilità del conto ex art. 140 c.g.c., con obbligo di nuova compilazione e presentazione all’amministrazione. In caso di mancata ottemperanza, l’agente contabile è esposto al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c..
Il Fatto
Un economo comunale, rivestendo anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario, depositava il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2018, sottoscritto digitalmente e munito del visto di regolarità del sindaco. Tuttavia, il conto era stato parificato dal medesimo agente contabile, nella sua qualità di responsabile dell’area finanziaria. Il magistrato istruttore rilevava l’irregolarità, contestando anche la presenza di buoni economali privi di adeguata documentazione fiscale e la legittimità di una spesa per l’acquisto di acqua mineralizzata. L’agente contabile eccepiva la prescrizione dell’azione di responsabilità e, in subordine, chiedeva la declaratoria di regolarità del conto con discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il conto debba essere dichiarato improcedibile, senza necessità di esaminare le eccezioni di merito sollevate dall’agente contabile. Ha osservato che l’agente contabile ha depositato il conto da lui sottoscritto, munito della sottoscrizione del sindaco, ma ha contestualmente depositato anche la relativa parifica, firmata però solo dall’agente contabile stesso.
La Corte ha chiarito che non sussiste alcuna alterità tra il soggetto che deposita il conto e quello che ha proceduto alla parifica. La sottoscrizione del sindaco, infatti, attiene al conto giudiziale e non alla parifica, che rappresenta un elemento distinto, espressamente previsto dall’art. 140 c.g.c. La circostanza che l’agente contabile risulti sottoscrittore sia del conto sia del separato atto di parifica, pur presente in atti e valutabile nella sua portata certificativa, non consente di configurare il prescritto controllo interno sulla corrispondenza del conto con le scritture contabili dell’ente.
La commistione tra la funzione di gestore e quella di controllore determina, pertanto, l’improcedibilità del conto. Il Collegio ha precisato che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente contabile e presentati all’amministrazione per il controllo e la conseguente parifica, e da quest’ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto su istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Poiché la decisione si fonda su questioni pregiudiziali, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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