Riqualificazione della domanda risarcitoria e cooperazione della banca nell’inadempimento del confidi (Cass. civ. Sez. 1 n. 22811 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta. Se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. La riqualificazione della domanda non viola pertanto gli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. La condotta della banca che, consapevole della destinazione delle somme accreditate su un conto corrente a favore di terzi, ne consente il giroconto a diversa destinazione senza attendere il riscontro del committente, integra una cosciente cooperazione nell’inadempimento altrui, fonte di responsabilità extracontrattuale.
Il Fatto
Il Comune di Catania aveva concesso un finanziamento, in esecuzione del Patto per il Lavoro per la Città di Catania, destinato a microimprese e piccole imprese operanti nel settore agroalimentare, artigianale e dei servizi: le somme erano state accreditate su un conto corrente intestato al Confidi Co.Fi.A.C. e aperto presso la banca. A seguito di controlli, era emerso che il Confidi aveva destinato le somme a capitale sociale e riserva straordinaria, in spregio alle pattuizioni. Il Comune aveva quindi agito per la restituzione delle somme, chiedendo la condanna del Confidi a titolo di inadempimento contrattuale e della banca in solido a titolo di danno extracontrattuale da lesione esterna del diritto di credito.
La domanda era stata accolta sia in primo grado sia in appello. La Corte d’Appello di Catania, nel rigettare il gravame della banca, aveva osservato che quest’ultima era al corrente della destinazione delle somme e che il giroconto a capitale sociale e riserva straordinaria del Confidi costituiva una condotta di cosciente collaborazione nell’inadempimento, fonte di responsabilità civile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i cinque motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. per la pretesa riqualificazione d’ufficio della domanda, sulla configurabilità della responsabilità extracontrattuale della banca per il pagamento di assegno coperto da provvista e sul vizio di motivazione, e li ha dichiarati inammissibili.
Il primo motivo è stato respinto richiamando il principio per cui, nell’azione di risarcimento danni, la domanda non è identificata dal diritto sostanziale indicato dalla parte ma dal bene della vita e dai fatti storici-materiali allegati. La riqualificazione della domanda come extracontrattuale, a fronte della immutata allegazione dei fatti materiali, costituisce legittima prerogativa del giudice, come affermato da Cass. 10049/2022 e Cass. 13920/2023.
Quanto alla questione di merito, la Corte ha valorizzato la circostanza, non contestata, che la banca avesse comunicato al Comune che avrebbe consentito il giroconto del saldo del conto “COFIAC Patto per il Lavoro Città di Catania” sul conto “COFIAC conto disponibilità”, per imputazione a capitale sociale e riserva straordinaria, salva diversa determinazione del Comune, e che avesse poi eseguito il giroconto senza attendere il riscontro dell’ente, che aveva nel frattempo disposto il congelamento dei finanziamenti. Tale condotta, secondo la Corte territoriale, dimostrava la piena conoscenza, in capo alla banca, della destinazione delle somme alle imprese.
La Suprema Corte ha quindi escluso l’ammissibilità delle censure, in quanto non correlate alla motivazione della sentenza impugnata ma dirette ad attingere la conclusione di merito, e ha confermato la qualificazione della condotta in termini di cosciente cooperazione all’inadempimento del Confidi, richiamando Cass. 13673/2006 e Cass. 24851/2014.
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Nota della Redazione
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