Affidamento in house e acquisizione partecipativa per igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 214 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sull’acquisizione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 si articola in una verifica di conformità a legge e in una verifica di sana gestione finanziaria, parametrata all’onere motivazionale dell’atto deliberativo. L’onere è assolto quando la motivazione, ancorché sintetica, disvela l’iter logico seguito dall’Amministrazione. La sostenibilità finanziaria va valutata in duplice accezione, oggettiva e soggettiva, anche mediante un business plan o analisi di fattibilità. La scelta dell’in house providing richiede una comparazione con le alternative gestionali (gara, società mista) sotto il profilo della convenienza economica e dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Bagnolo Mella ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, Tusp, la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’acquisizione di una partecipazione pari all’1% del capitale della società C.B.B.O. S.r.l. mediante aumento di capitale, per un controvalore di euro 28.771,60, e il contestuale affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la durata di dieci anni. Alla delibera erano allegate le relazioni ex artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 175/2016 e l’istanza di parere è stata assunta al protocollo della Sezione nel termine previsto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato il controllo nei parametri dell’art. 5 Tusp, distinguendo i profili di conformità a legge (vincolo tipologico, finalistico, aiuti di Stato, artt. 7 e 8 Tusp) da quelli di sana gestione finanziaria (convenienza economica e sostenibilità finanziaria). Ha verificato la sussistenza del vincolo tipologico, rilevando che la società a responsabilità limitata è tra i tipi societari ammessi dall’art. 3 Tusp, e del vincolo finalistico, in quanto il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi di interesse economico generale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), Tusp.
In punto di sostenibilità finanziaria, la Corte ha richiamato il doppio profilo, oggettivo e soggettivo, affermato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Ha preso atto della relazione ex art. 17 cit., che documenta l’andamento positivo del patrimonio netto della società nell’ultimo quinquennio e la solidità degli indicatori di bilancio, confrontati con i benchmark del GreenBook 2025, nonché la limitata esposizione dell’Ente anche in caso di perdite rilevanti.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione ha valorizzato la SWOT analysis adottata nella relazione ex art. 14, che compara i modelli della gara, della società mista e dell’affidamento in house. La scelta dell’in house è risultata positioraria per il maggiore controllo gestionale, la stabilità industriale e la riduzione delle dipendenze esterne; l’istruttoria ha inoltre stimato il costo presunto della gara ad evidenza pubblica, ritenendolo non conveniente rispetto alla proposta della società.
La Corte ha infine accertato la sussistenza dei requisiti dell’in house providing, con capitale interamente pubblico, clausole di controllo analogo ex ante, in itinere ed ex post, e fatturato verso i soci superiore all’80%; ha verificato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato alla luce dei criteri della sentenza Altmark e del Pacchetto SIEG. Ha dato atto dell’adempimento degli oneri di consultazione pubblica, conclusisi senza osservazioni. L’esito è il parere positivo sulla deliberazione, con gli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dall’art. 5, comma 4, Tusp.
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Nota della Redazione
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