Omessa resa conti distributori e indebita esposizione depositi cauzionali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 195 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 ss. c.g.c., non si esaurisce nella mera verifica documentale ma è finalizzato ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla gestione dell’agente. Qualora l’amministrazione intenda avvalersi della facoltà di riunire in un conto riassuntivo le gestioni di più contabili ai sensi dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve essere in grado di fornire, a supporto del conto, gli elementi che attestino l’effettiva resa del conto da parte di ciascuna sottogestione, e segnatamente una rendicontazione formata e sottoscritta da ciascun incaricato che dia conto dei titoli ricevuti, venduti, annullati e restituiti e dei versamenti effettuati. La presenza fisica del distributore alla verifica conclusiva non è equipollente alla formalizzazione di un atto sottoscritto e datato, mancando l’elemento essenziale dell’assunzione di responsabilità proprio della resa del conto. Le somme versate anticipatamente a titolo di deposito cauzionale e poi restituite non possono essere esposte tra le riscossioni, dovendo essere imputate tra le partite di giro, e la loro indebita esposizione rende il conto inidoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento non imputabile all’agente contabile, depone per l’assenza di un adeguato presidio di verifica.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’esame del conto giudiziale n. 79430, reso dall’agente contabile dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei, per l’esercizio 2021. Il conto, redatto secondo lo schema del modello 21, esponeva riscossioni e riversamenti per complessivi euro 151.225,00, con annotazione a margine di restituzioni per euro 3.980,00, per un netto di euro 147.245,00.
All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava profili critici concernenti la mancata presentazione, da parte dei diciotto distributori esterni incaricati della vendita dei permessi, dei rispettivi conti giudiziali o di documenti di rendicontazione equivalenti sottoscritti e datati; l’omessa rappresentazione della gestione a materia dei titoli rimasti in custodia; l’adozione, da parte di tre distributori, di una modalità di versamento anticipato non prevista dalla convenzione-tipo; l’esposizione tra le riscossioni di somme corrispondenti alla restituzione di quote del deposito cauzionale; l’assenza di rendicontazione periodica e la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette che il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale, ma è volto ad accertare la veridicità e completezza della rappresentazione contabile, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti laddove la riscossione sia affidata a una pluralità di soggetti. Esamina quindi i due possibili inquadramenti del rapporto tra l’ente e i distributori: quello dell’art. 192 R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente principale e agenti secondari tenuti a rendere il proprio conto “da unirsi a corredo”, ovvero quello dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., che consente di riunire in conti riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie, inquadramento condiviso dalla Procura e ritenuto corretto dal Collegio.
Tale qualificazione, tuttavia, non è sufficiente a superare le irregolarità rilevate. La Corte osserva che i “rendiconti di prelievo”, sottoscritti dai singoli distributori al momento del ritiro dei blocchetti, documentano adeguatamente la sola fase del carico. La fase della verifica e chiusura risulta invece affidata a un rendiconto redatto unilateralmente dall’ufficio, che recepisce come unico riscontro l’annotazione interna “Ok controllato”, priva della sottoscrizione del distributore e di data certa riferita all’accertamento del singolo rapporto. Il Collegio esclude che la presenza fisica del distributore alla verifica conclusiva possa valere come comportamento concludente equipollente alla formalizzazione di un atto sottoscritto e datato, mancando l’assunzione di responsabilità propria della resa del conto.
Quanto alla gestione a materia, l’art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924 onera il consegnatario della presentazione del conto a materia dei bollettari ricevuti e consumati. La dichiarazione sostitutiva prodotta dall’agente, formata a distanza di oltre quattro anni e priva di riscontro documentale autonomo, non può ritenersi equipollente alla resa del conto prescritta dalla norma. In relazione ai versamenti anticipati dei tre distributori, la Corte precisa che le somme eccedenti versate a titolo di deposito cauzionale e poi restituite non configurano riscossioni, ma differenze da imputare tra le partite di giro; la loro esposizione tra le riscossioni rende il conto inidoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, né la rigidità del modello 21 può giustificare la difformità.
Il Collegio rileva infine l’assenza di rendicontazione periodica in corso di gestione e la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento non imputabile all’agente ma all’amministrazione. Le criticità complessivamente riscontrate compromettono la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile, e il conto è dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., senza condanna dell’agente e con nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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