Proroga tecnica solo per necessità eccezionali: impiego non conforme e parziale compensazione spese personale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 102 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della proroga tecnica, disciplinato dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023), costituisce una modifica del contratto di carattere eccezionale, volta a garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento della procedura per il nuovo affidamento. La sua legittimità è subordinata alla sussistenza di circostanze obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, che deve aver già bandito la nuova gara e non deve essersi resa responsabile di ritardi. L’impiego reiterato dell’istituto per fronteggiare ritardi ordinari ascrivibili a problematiche organizzative o al difetto di tempestiva sollecitazione della centrale di committenza configura un modus operandi patologico, lesivo della concorrenza e del diritto alla salute. Il limite di spesa del personale di cui all’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 va interpretato in senso complessivo, a livello di servizio sanitario regionale, e non riferito al singolo ente.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha esaminato i bilanci d’esercizio 2022 e 2023 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli, alla luce delle irregolarità già accertate con la deliberazione n. 189/2024/PRSS. L’esame ha riguardato, in particolare, la gestione economico-patrimoniale dell’ente, con focus sull’andamento della spesa per il personale, l’utilizzo dei contributi vincolati e le modalità di impiego della proroga tecnica nei contratti ad evidenza pubblica. L’azienda ha conseguito utili d’esercizio nel biennio, ma ha evidenziato un incremento notevole del costo del personale, parzialmente compensato dalla riduzione di altre voci di spesa.
La Motivazione della Corte
Quanto alla spesa per il personale, la Sezione ha constatato un incremento di euro 20.532.719,67 dal 2021 al 2023, compensato in parte (euro -11.516.243,84) dalla diminuzione delle voci relative a consulenze, collaborazioni e lavoro interinale. Pur superando il rilievo sul mancato rispetto del tetto parametrato al 2018, la Sezione richiama la delibera della Sezione delle Autonomie n. 9 del 2025, secondo cui il limite di spesa va verificato a livello aggregato regionale, riservandosi un approfondimento in altra sede. L’ente ha, inoltre, rispettato il limite del costo del personale 2004 con incremento dell’1,4%, e ha illustrato le assunzioni effettuate per ridurre il ricorso al lavoro interinale e stabilizzare il personale.
In merito alla proroga tecnica, la Sezione ha ribadito i presupposti di legittimità: carattere eccezionale, temporaneità, assenza di ritardi imputabili all’amministrazione e necessità che la nuova gara sia già stata bandita. Ha, quindi, accertato un impiego dell’istituto non conforme al quadro normativo, evidenziando un oggettivo ritardo nell’indizione della gara da parte della centrale di committenza Soresa, nonché un difetto di tempestiva sollecitazione da parte dell’azienda per i servizi di ristorazione e di manutenzione delle apparecchiature biomediche. Tale ritardo, non riconducibile a eventi imprevedibili ed eccezionali, ha imposto l’utilizzo reiterato della proroga, configurando un modus operandi patologico che lede la concorrenza e mette a rischio l’esecuzione della prestazione.
La Sezione ha, inoltre, rilevato la necessità di migliorare le attività di verifica e chiusura dei progetti legati all’utilizzazione dei contributi vincolati, accantonati nella voce “Quote inutilizzate contributi”. Apprezzando l’implementazione del modulo “Progetti” nella procedura di contabilità SAP, ha tuttavia sottolineato che le attività di verifica del monitoraggio sono in fase di svolgimento. Ha, infine, evidenziato l’opportunità di monitorare la mobilità passiva extraregionale, il coordinamento tra lo screening delle procedure giudiziarie e l’adeguamento del fondo rischi, nonché il progressivo svincolo delle disponibilità liquide presso l’istituto cassiere.
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Nota della Redazione
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