Conto giudiziale regolare con discarico del tesoriere per cessata gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 158 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto relativo all’ultima gestione di un agente contabile, che comprende partite attinenti a precedenti gestioni dello stesso agente, rientra nelle fattispecie di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. La resa del conto in tale ipotesi costituisce un adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’amministrazione, per acclarare la regolarità della gestione che si chiude, quanto nell’interesse dell’agente contabile, per evitare commistioni e responsabilità con la gestione dell’agente subentrante. Tale conclusione è coerente con il principio affermato da Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. 30.5.2025, n. 179.
Il Fatto
La BPER Banca s.p.a., nella qualità di tesoriere del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), rendeva il conto giudiziale n. 19789 per il periodo 01.01.2022-30.09.2022, depositato il 31 maggio 2023. Il conto concerneva l’ultima gestione dell’agente contabile, includendo partite attinenti a precedenti gestioni dello stesso soggetto. La relazione di deferimento, depositata il 9 marzo 2026, attestava la legittimazione alla resa del conto, il rispetto dei termini di legge, la presenza della parifica e la regolarità complessiva della gestione, chiedendo l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la rimessione del conto all’esame ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., ricorrendo l’ipotesi di ultima gestione dell’agente contabile con partite afferenti a gestioni pregresse. Tale fattispecie giustifica l’intervento del giudice contabile ai fini della declaratoria di regolarità e del discarico.
La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22 maggio 2026 ai sensi dell’art. 148 c.g.c., ha concordato con la relazione del magistrato deferente, richiedendo l’approvazione del conto. All’udienza del 24 giugno 2026, unica parte presente la Procura, la causa è stata trattenuta in decisione.
In punto di diritto, il Collegio ha richiamato la natura sostanziale dell’adempimento di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., evidenziando come la relativa pronuncia costituisca una formale presa d’atto della chiusura della gestione, con funzione protettiva sia per l’amministrazione sia per l’agente contabile uscente, in linea con il precedente della Sezione Veneto (sent. n. 179 del 2025).
In assenza di rilievi e in adesione alle richieste del magistrato istruttore, la Corte ha dichiarato la regolarità del conto e ha ammesso a discarico l’agente contabile, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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